VARIAZIONE BILANCIO - COMPETENZE

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FERMINO
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Iscritto il: 09/01/2015, 14:44

Una variazione di Bilancio per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata e di spesa è di competenza del Consiglio Comunale o in caso di urgenza può essere deliberata dalla Giunta salvo ratifica, e nel caso di delibera da parte della Giunta è necessario il parere del Revisore o lo stesso deve essere espresso in sede di ratifica? Grazie.
PINCOPALLO
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Iscritto il: 29/12/2014, 19:20

Il Consiglio ha competenza esclusivamente a livello di missioni e programmi, non di capitoli.
FERMINO
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Iscritto il: 09/01/2015, 14:44

Quando ho parlato di nuovi capitolo automaticamente intendevo anche variazione di missioni e programmi per aumento di stanziamenti.
PINCOPALLO
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Iscritto il: 29/12/2014, 19:20

La variazione di bilancio relativa a missioni e programmi è di competenza del consiglio, e può essere adottata dalla giunta in via d'urgenza e salvo ratifica (art. 175, comma 4, del TUEL).
Il parere del revisore non va richiesto per la delibera della Giunta, ma per la deliberazione consiliare di ratifica.
FERMINO
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Iscritto il: 09/01/2015, 14:44

Ma dove è scritto che il parere del Revisore deve essere espresso sulla ratifica? E se il Revisore in sede di ratifica esprime parere negativo?
ROMEO14
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Iscritto il: 20/08/2017, 14:28

secondo il mio personale parere, visto che ci hanno complicato inutilmente il lavoro, lasciandoci però delle scappatoie , faccio solo ed esclusivamente delibere di Giunta con i poteri del CC. e chiedo al revisore il parere già in sede di Giunta giusto per non complicarmi la vita dopo. Senza chiedermi troppi perchè.. ;)
RMonti
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Iscritto il: 09/01/2015, 17:35

FERMINO ha scritto:Ma dove è scritto che il parere del Revisore deve essere espresso sulla ratifica? E se il Revisore in sede di ratifica esprime parere negativo?
La risoluzione n. 6741 del 18 settembre 1995 del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Finanzia Locale – prevede che qualora la Giunta si avvalga della facoltà di adottare variazioni di bilancio in via d’urgenza e non sia possibile avere dall’Organo di revisione il parere previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo n. 267/2000, lo stesso potrà essere acquisito al momento della ratifica della variazione da parte del Consiglio dell’Ente;
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