Un contribuente soggetto a Tari nel 2014 ha ceduto in affitto l’immobile di proprietà (C/1) per l’apertura di un ristorante e successivamente gli è stata notificata da parte del concessionario la cartella per il mancato pagamento della tassa 2015 in virtù del fatto che non ha mai presentato la denuncia di cessazione e l’affittuario non ha mai presentato la denuncia di inizio occupazione. Sostiene inoltre che a suo parere la denuncia non era dovuta in quanto all’Ufficio Commercio è stata presentata dell’affittuario una Scia per la somministrazione di alimenti e che quindi, secondo anche quanto stabilito dallo Statuto del Contribuente all’art.6 c. 4 che testualmente recita “al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa” (si veda anche Sentenza Cassazione n. 23351/2008 ripresa anche dalla Sentenza Cassazione n. 18453/2016 anche se in materia di ICI) , il Comune era già a conoscenza del subentro dell’affittuario e che d’ufficio avrebbe dovuto provvedere alla variazione recapitando al nuovo soggetto quanto dovuto.
Che ne pensate?
Grazie
mancata denuncia cessazione Tari
- lucio guerra
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Penso abbia ragione ..... Sarebbe stato meglio che cmq si fosse interessato presso ufficio tributi ..ma cmq era una situazione a conoscenza del comune
- lucio guerra
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In ogni pratica SUAP facciamo mettere obbligatoriamente anche la denuncia tari
Così come all'anagrafe, per le utenze domestiche, prima di chiudere la pratica passano all'ufficio tributi
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