Buongiorno,
ho il seguente quesito. Un soggetto ha versato l'acconto Tari, una cifra cospiqua, in ritardo di 29 giorni rispetto alla scadenza. Il versamento non presenta somme ovvero riferimenti ad eventuali ravvedimenti. Ha versato cioè la cifra originaria.
Posso secondo voi emettere accertamento per tardivo con sanzione del 30% o che sappiate voi vi sono sanzioni diverse?
Grazie
tardivo pagamento Tari
- lucio guerra
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Ringrazia che ha versato una somma cospicua con appena a 29 gg di ritardo .
Fino al 90° giorno la sanzione per tardivo è del 15%.
Art. 13 D.lgs. 471/97
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Art. 13 D.lgs. 471/97
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Scusa "Situation" se emetti accertamento significa che hai una data certa del ricevimento dell'avviso TARI da parte della ditta ritardataria?
Il ns. iter è spedire avvisi TARI per posta ordinaria, spedire sollecito, spedire (se sollecito non pagato) avviso di accertamento per racc.r.r.
Quindi concordo con Lucio
Il ns. iter è spedire avvisi TARI per posta ordinaria, spedire sollecito, spedire (se sollecito non pagato) avviso di accertamento per racc.r.r.
Quindi concordo con Lucio
- lucio guerra
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Che darebbe poi il modo di operare di tutti .. o quasi

