Buongiorno
il decuius era proprietario esclusivo dell'abitazione principale e del 50% con il fratello della pertinenza.
Mentre per l'abitazione principale sussiste il diritto di abitazione in favore del coniuge superstite per la pertinenza come mi devo regolare?
un contribuente mi contesta il fatto che io non abbia imputato ai fini IMU il 50% della quota della pertinenza che da successione è invece stata divisa in 1/6 ciascuno tra il coniuge superstite e i due figli, mentre il restante 50% è sempre di proprietà del fratello del de cuius. Grazie
Saluti
Diritto di abitazione pertinenza
può essere come dici ma il dubbio sta che nel caso prospettato non si realizza il pieno godimento del bene da parte del coniuge superstite in quanto la proprietà non è in via esclusiva... e ci sono delle sentenze della Cassazione che vanno in questo senso.
Cassazione Civile
Oggetto e limiti del diritto di abitazione
(sentenza)
6. I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, previsti in favore del coniuge superstite, presuppongono per la loro concreta realizzazione l'appartenenza della casa e del relativo arredamento al "de cuius" o in comunione a costui e all'altro coniuge, non potendo estendersi a carico di quote di soggetti estranei all'eredità nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto e tali altri soggetti.
Sez. II, sent. n. 8171 del 22-07-1991, Iorio c. Battista (rv 473275).
Cassazione Civile
Oggetto e limiti del diritto di abitazione
(sentenza)
11. A norma dell'art. 540 cod. civ., il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che l'arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del "de cuius" o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell'ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo.
Sez. II, sent. n. 6691 del 23-05-2000, Citarelli c. Di Giuseppe (rv 536797).
Oggetto e limiti del diritto di abitazione
(sentenza)
6. I diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, previsti in favore del coniuge superstite, presuppongono per la loro concreta realizzazione l'appartenenza della casa e del relativo arredamento al "de cuius" o in comunione a costui e all'altro coniuge, non potendo estendersi a carico di quote di soggetti estranei all'eredità nel caso di comunione degli stessi beni tra il coniuge defunto e tali altri soggetti.
Sez. II, sent. n. 8171 del 22-07-1991, Iorio c. Battista (rv 473275).
Cassazione Civile
Oggetto e limiti del diritto di abitazione
(sentenza)
11. A norma dell'art. 540 cod. civ., il presupposto perché sorgano a favore del coniuge superstite i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che l'arredano è che la suddetta casa e il relativo arredamento siano di proprietà del "de cuius" o in comunione tra lui e il coniuge, con la conseguenza che deve negarsi la configurabilità dei suddetti diritti nell'ipotesi in cui la casa familiare sia in comunione tra il coniuge defunto ed un terzo.
Sez. II, sent. n. 6691 del 23-05-2000, Citarelli c. Di Giuseppe (rv 536797).
però non capisco il dubbio su quale argomento sia. riguarda la pertinenzialità o meno del garage (in quanto non esclusivo del de cuius) o riguarda l'individuazione dei soggetti passivi di quel 50% del decuius? (solo il coniuge superstite o anche i figli)
- lucio guerra
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Secondo me no... essendo in comproprietà con terzi al momento della costituzione del diritto d’abitazione

