Nel mese di dicembre 2016 sono stati impegnati ed affidati ad una ditta edile lavori di manutenzione ordinaria (spese correnti) di strade urbane, dell'imprto di € 10.000,00, finanziati con proventi del codice della strada già incassati.
Al 31 dicembre 2016 i lavori non erano stati ancora realizzati e il tecnico mi scrive che l'impegno deve essere reimputato mediante FPV al 2017. E' corretto? Alcuni sostengono che la reimputazione con FPV di spese correnti è possibile solo per spese legali e trattamento accessorio. Che fare?
Variazione di esigibilità spesa corrente
- Novello Ragioneria
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I proventi derivanti dal Codice della Strada però sono un'entrata vincolata quindi la creazione del FPV è pertinente 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia!
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francescaromana
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Ho anche io un problema simile: nell'anno 2016 ho affidato l'aggiornamento dell'inventario ad una ditta esterna ed ad oggi il lavoro nn è terminato . Io credo che sua legittimo spostare la esigibilità al 2017 . Dove e previsto che il fpv per parte corrente si attiva solo per spese legali e salario accessorio?
La costituzione dell'FPV in sede di gestione è consentita solo per spese di investimento, per spese correnti finanziate da entrate vincolate e per le spese di personale relative al trattamento accessorio. A precisarlo è, in più parti, il noto principio contabile allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011.
In sede di riaccertamento ordinario è poi consentita la formazione di FPV per le spese legali e per le spese correnti che non si siano rivelate esigibili entro il 31.12. In tale ultimo caso deve però trattarsi di casi eccezionali, nel senso che al momento dell'impegno la spesa era correttamente considerata esigibile entro l'anno e poi, per sopravvenute ragioni eccezionali, così non è stato.
In sede di riaccertamento ordinario è poi consentita la formazione di FPV per le spese legali e per le spese correnti che non si siano rivelate esigibili entro il 31.12. In tale ultimo caso deve però trattarsi di casi eccezionali, nel senso che al momento dell'impegno la spesa era correttamente considerata esigibile entro l'anno e poi, per sopravvenute ragioni eccezionali, così non è stato.
- Novello Ragioneria
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Piuttosto è da prendere in considerazione la reimputazione e non il FPV 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia!
D'accordissimo con te.mcmurtry ha scritto:La costituzione dell'FPV in sede di gestione è consentita solo per spese di investimento, per spese correnti finanziate da entrate vincolate e per le spese di personale relative al trattamento accessorio. A precisarlo è, in più parti, il noto principio contabile allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011.
In sede di riaccertamento ordinario è poi consentita la formazione di FPV per le spese legali e per le spese correnti che non si siano rivelate esigibili entro il 31.12. In tale ultimo caso deve però trattarsi di casi eccezionali, nel senso che al momento dell'impegno la spesa era correttamente considerata esigibile entro l'anno e poi, per sopravvenute ragioni eccezionali, così non è stato.

