Con il DLgs. n. 185/2016, il legislatore ha introdotto una serie di obblighi di comunicazione per la tracciabilità dei voucher a carico dei datori di lavoro che ne fanno uso ai fini della retribuzione di prestazioni di lavoro accessorio.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto in materia con una circolare (n. 1/2016) in cui fornisce sia le indicazioni operative necessarie per adempiere ai nuovi obblighi ex DLgs. n. 185/2016, sia una serie di indirizzi e-mail a cui inoltrare le debite comunicazioni.
Circolare n. 1/20216: http://www.studiosigaudo.com/wp-content ... 16-n.1.pdf
Circolare con indicazioni operative per utilizzo dei voucher
Se a qualcuno può servire.
Il Ministero ha chiarito con la seguente risposta:
I soggetti che, pur in possesso di partita IVA non sono imprenditori (P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, ONLUS ecc.) devono effettuare la comunicazione alla DTL competente per territorio?
No. I soggetti indicati e gli altri soggetti che non rientrano nella nozione di imprenditore o professionista non sono tenuti ad effettuare la comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro, ma provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell’INPS.
Buon lavoro a tutti
Il Ministero ha chiarito con la seguente risposta:
I soggetti che, pur in possesso di partita IVA non sono imprenditori (P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, ONLUS ecc.) devono effettuare la comunicazione alla DTL competente per territorio?
No. I soggetti indicati e gli altri soggetti che non rientrano nella nozione di imprenditore o professionista non sono tenuti ad effettuare la comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro, ma provvedere esclusivamente alla dichiarazione di inizio di attività nei confronti dell’INPS.
Buon lavoro a tutti

