Buondì a tutti i colleghi.
Alcune domande sugli obblighi degli avvocati rispetto alla fatturazione elettronica:
1) L'obbligo di emettere fattura elettronica sussiste prima dell'emissione del mandato di pagamento (chiedo perchè da quando il mio reg. elettronico delle fatture è quello sula piattaforma MEF non penso posso agganciare un pagamento effettuato prima della data emissione fattura)?
2) per gli avvocati assoggettati ad IVA sussiste obbligo spilt?
3) nel caso di sentenza di condanna del Comune con obbligo al pagamento del legale della controparte esiste obbligo di emissione fattura nei confronti del Comune, considerato che la prestazione non è stata effettuata nei ns. confronti?
Grazie a tutti i colleghi
Avvocati e fattura elettronica
1) sìRaggio84 ha scritto:Buondì a tutti i colleghi.
Alcune domande sugli obblighi degli avvocati rispetto alla fatturazione elettronica:
1) L'obbligo di emettere fattura elettronica sussiste prima dell'emissione del mandato di pagamento (chiedo perchè da quando il mio reg. elettronico delle fatture è quello sula piattaforma MEF non penso posso agganciare un pagamento effettuato prima della data emissione fattura)?
2) per gli avvocati assoggettati ad IVA sussiste obbligo spilt?
3) nel caso di sentenza di condanna del Comune con obbligo al pagamento del legale della controparte esiste obbligo di emissione fattura nei confronti del Comune, considerato che la prestazione non è stata effettuata nei ns. confronti?
Grazie a tutti i colleghi
2) no
3)sì
- Don Zauker
- Messaggi: 248
- Iscritto il: 29/05/2015, 8:34
Ho qualche dubbio che l'avvocato della controparte debba fatturare al comune.. In tal caso non lo si paga dando semplicemente esecuzione alla sentenza?
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silvia de cosmo
- Messaggi: 3
- Iscritto il: 04/02/2015, 10:48
Il pagamento direttamente a favore dell'avvocato della parte vincitrice può avvenire solo in caso di distrazione risultante dalla sentenza. La fattura deve rimanere intestata al cliente ma con quietanza da parte del la parte soccombente. Riferimento all'art 93 cpc.
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elenastefa
- Messaggi: 70
- Iscritto il: 18/11/2015, 11:54
Cito dalla determina 4-2011 dell'AVCP:
Devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi non prioritari compresi nell’allegato II B; tra i servizi indicati nel citato allegato figurano quelli legali che, quindi, rientrano nel perimetro delle disposizioni in esame.
Si evidenzia la stretta contiguità tra le figure dell’appalto di servizi e del contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui agli articoli 2230 c.c. e seguenti: pertanto la stazione appaltante assume l’onere della corretta qualificazione giuridica della fattispecie.
A riguardo, si ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, “un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa” (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR).
Devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi non prioritari compresi nell’allegato II B; tra i servizi indicati nel citato allegato figurano quelli legali che, quindi, rientrano nel perimetro delle disposizioni in esame.
Si evidenzia la stretta contiguità tra le figure dell’appalto di servizi e del contratto di prestazione d’opera intellettuale di cui agli articoli 2230 c.c. e seguenti: pertanto la stazione appaltante assume l’onere della corretta qualificazione giuridica della fattispecie.
A riguardo, si ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, “un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa” (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR).

