Più tempo per gli avvisi di accertamento riguardanti i tributi regionali e locali. Gli enti territoriali, infatti, potranno mettere a bilancio nell’anno tutte le somme notificate entro il 31 dicembre, anche se le cartelle diverranno definitive solo una volta decorsi 60 giorni e quindi nell’anno successivo. Lo prevede il decreto del Mef 4 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 di lunedì scorso. Il provvedimento contiene il quinto correttivo alla nuova disciplina dei bilanci di regioni ed enti locali introdotta dal dlgs 118/2011.
Fra le tante modifiche, spicca senza dubbio quella riguardante il punto 3.7.1, del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del dlgs 118). Esso, prima della modifica, recitava che «nel caso di avvisi di accertamento riguardanti entrate per le quali non è stato effettuato l’accertamento contabile, si procede a tale registrazione quando l’avviso diventa definitivo (sempre se il contribuente non abbia già effettuato il pagamento del tributo)».
Poiché gli avvisi diventano definitivi dopo 60 giorni dalla notifica, ciò comportava che le somme notificate a meno di due mesi dalle fine dell’anno potevano essere accertate solo l’anno dopo, quando l’avviso è divenuto definitivo.
accertamenti in bilancio con notifica entro 31-12
- lucio guerra
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si
1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 3.7.1:
1) dopo le parole «all'esercizio in cui sono emessi il ruolo,» sono
inserite le seguenti «l'avviso di liquidazione e di accertamento»;
2) dopo le parole «Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti
entrate per le quali non e' stato effettuato l'accertamento
contabile» sono inserite le seguenti «alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 118/2011»;
1. Al Principio contabile applicato concernente la contabilita'
finanziaria di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al paragrafo 3.7.1:
1) dopo le parole «all'esercizio in cui sono emessi il ruolo,» sono
inserite le seguenti «l'avviso di liquidazione e di accertamento»;
2) dopo le parole «Nel caso di avvisi di accertamento riguardanti
entrate per le quali non e' stato effettuato l'accertamento
contabile» sono inserite le seguenti «alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 118/2011»;
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Paolo Gros
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non male fanno leggi su leggi per moralizzare il mondo e poi un pezzo pe volta si ritorna esattamente come all'inzio...il solito gattopardo all'italiana

