Buongiorno a tutti i colleghi:
in questi ultimi anni, la difficoltà di riscossione dei tributi comunali sta provocando una crescita smisurata dei crediti e quindi la rappresentazione in bilancio di RESIDUI ATTIVI.
Certamente, la novità della gestione obbligatoria dell' FCDDE è stata una prima risposta al fenomeno, ma ha il fine principale di tutelare il più possibile la sana gestione finanziaria, con la contrapposizione ai residui attivi dell'accantonamento al Fondo.
Ciò premesso, e preso ad esempio la massa dei crediti di difficile esigibilità che nasce annualmente con la gestione per esempio della Tari, dalla loro formazione e fino alla conclusione del processo di riscossione coattiva (e quindi parliamo di anni) assumerà nel tempo valori importanti che "macchiano" in maniera significativa il bilancio, con inevitabili osservazioni della Corte dei Conti.
Di fronte a questo fenomeno che penso interessi tutti i Comuni, in che modo si deve gestire il bilancio finanziario ?
Ringrazio per il Vs. contributo
residui attivi : evoluzione
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eugenio sbalzer
- Messaggi: 68
- Iscritto il: 02/01/2015, 18:00
aggiungo un quesito molto più specifico :
quando un residuo attivo (di difficile esazione e attualmente gestito per la riscossione coattiva da Equitalia) DEVE o PUO' essere eliminato dal bilancio finanziario?
Preciso che attualmente, l'FCDE accantonato da adeguata (totale) copertura a questi residui attivi,
Grazie
Buon lavoro
quando un residuo attivo (di difficile esazione e attualmente gestito per la riscossione coattiva da Equitalia) DEVE o PUO' essere eliminato dal bilancio finanziario?
Preciso che attualmente, l'FCDE accantonato da adeguata (totale) copertura a questi residui attivi,
Grazie
Buon lavoro
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manuela1965
- Messaggi: 690
- Iscritto il: 04/04/2015, 15:56
confermo, mi sembra una parere della Corte Conti Lombardiaullifa ha scritto:a memorai un residuo attivo dopo tre anni è considerato inesigibile e va stralciato dal bilancio, ma non ricordo la fonte
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eugenio sbalzer
- Messaggi: 68
- Iscritto il: 02/01/2015, 18:00
ho trovato invece altri orientamenti della Corte dei Conti
vedi :
http://www.comune.cesano-boscone.mi.it/ ... 4_4203.pdf
basti solo ricordare che Equitalia può autorizzare il pagamento di sanzioni in 72 rate mensili, e andiamo ben oltre i tempi sopra ricordati.
La discriminante non dovrebbe essere solo l'anzianità del residuo (3 o 5 anni, o altro), ma la presenza di un effettivio titolo giuridico, e il RAGIONEVOLE CERTEZZA DELLA RISCOSSIONE.
Ok, sul titolo giuridico esistente è chiaro e doveroso, ma certificare la ragionevole certezza della riscossione dei crediti mantenuti a residuo, quanto magari sono rateizzati da soggetto terzo (Equitalia) come sopra la vedo ben difficile da gestire.
Se poi il singolo residuo fa riferimento ad un ruolo con un migliaio di contribuenti non paganti, la ragionevole certezza della riscossione del residuo dovrebbe essere certificata da qualche sensitivo.
vedi :
http://www.comune.cesano-boscone.mi.it/ ... 4_4203.pdf
basti solo ricordare che Equitalia può autorizzare il pagamento di sanzioni in 72 rate mensili, e andiamo ben oltre i tempi sopra ricordati.
La discriminante non dovrebbe essere solo l'anzianità del residuo (3 o 5 anni, o altro), ma la presenza di un effettivio titolo giuridico, e il RAGIONEVOLE CERTEZZA DELLA RISCOSSIONE.
Ok, sul titolo giuridico esistente è chiaro e doveroso, ma certificare la ragionevole certezza della riscossione dei crediti mantenuti a residuo, quanto magari sono rateizzati da soggetto terzo (Equitalia) come sopra la vedo ben difficile da gestire.
Se poi il singolo residuo fa riferimento ad un ruolo con un migliaio di contribuenti non paganti, la ragionevole certezza della riscossione del residuo dovrebbe essere certificata da qualche sensitivo.
da sito
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=it
"...Residui attivi
Questo capitolo assume una particolare rilevanza. Considerato che i principi contabili prevedono, decorsi tre anni dalla scadenza del credito, l'obbligo di valutare la cancellazione dei residui attivi di dubbia esigibilità, da parte del responsabile dell'entrata, nella relazione occorre indicare le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore e la fondatezza dei residui attivi di maggiore consistenza, con separata evidenziazione di quelli inesigibili. A questo proposito va ricordato che al rendiconto deve essere allegato l'elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio, fino al compimento dei termini di prescrizione. Questi residui crediti dovranno essere indicati all'interno del conto del patrimonio dell'ente.."
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=it
"...Residui attivi
Questo capitolo assume una particolare rilevanza. Considerato che i principi contabili prevedono, decorsi tre anni dalla scadenza del credito, l'obbligo di valutare la cancellazione dei residui attivi di dubbia esigibilità, da parte del responsabile dell'entrata, nella relazione occorre indicare le ragioni della persistenza dei residui con anzianità superiore e la fondatezza dei residui attivi di maggiore consistenza, con separata evidenziazione di quelli inesigibili. A questo proposito va ricordato che al rendiconto deve essere allegato l'elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio, fino al compimento dei termini di prescrizione. Questi residui crediti dovranno essere indicati all'interno del conto del patrimonio dell'ente.."

