Area edificabile pertinenziale ai fini urbanistici
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massimo.vezzaro
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Ciao a tutti ho un caso simile, abitazione principale in via X e garage acquistato successivamente in via Y (circa 50m di distanza). Non è possibile considerarlo pertinenza dell'abitazione principale per via del nuovo disposto della legge 160/19 giusto?
non escluderei a priori la pertinenzialità in un caso simile. Se il contribuente non ha altri garages accatastati anche con l'abitazione, se dichiara tale garage come pertinenza non vedo impedimenti. La distanza ridotta a mio avviso è tollerabile in quanto non sempre è possibile acquistare il garage adiacente o sottostante (nel caso di condominio) la propria abitazione/appartamento. Da verificare quindi la situazione catastale e l'utilizzo.massimo.vezzaro ha scritto:Ciao a tutti ho un caso simile, abitazione principale in via X e garage acquistato successivamente in via Y (circa 50m di distanza). Non è possibile considerarlo pertinenza dell'abitazione principale per via del nuovo disposto della legge 160/19 giusto?
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massimo.vezzaro
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Ha un c2 accatastato unitariamente all'abitazione principale e ora ha comprato un c6 a circa 50m ad uso garage.
Segnalo sentenza di CTR Veneto che sembra collimare con l'interpretazione qui data circa la pertinenza urbanistica, richiedendo il doppio requisito (non a caso la norma riporta quel purchè tra l'uno e l'altro) ovvero la presenza sia della pertinenza urbanistica sia dell'accatastamento unitario.
Ovviamente occorrerà attendere le prime Cassazioni, ma occhio ad esentare l'area solo perchè accatastata con il fabbricato, perchè quello è solo uno dei requisiti richiesti dalla nuova norma. Segnalo inoltre che in alcune Regioni, la legge regionale urbanistica definisce precisamente cos'è una pertinenza urbanistica. Per le altre occorre rifarsi alle sentenze in materia, riportate sopra, da parte del Consiglio di Stato (perchè appunto non esiste una definizione specifica)
A onor del vero in un paio di Cassazioni chiamate a decidere su pertinenze ante 2019, le Corte richiamando la nuova normativa sembra indirizzarsi verso il solo requisito dell'accatastamento, ma a mio avviso erroneamente per come è scritta ora la normativa....ergo lottate!
Ovviamente occorrerà attendere le prime Cassazioni, ma occhio ad esentare l'area solo perchè accatastata con il fabbricato, perchè quello è solo uno dei requisiti richiesti dalla nuova norma. Segnalo inoltre che in alcune Regioni, la legge regionale urbanistica definisce precisamente cos'è una pertinenza urbanistica. Per le altre occorre rifarsi alle sentenze in materia, riportate sopra, da parte del Consiglio di Stato (perchè appunto non esiste una definizione specifica)
A onor del vero in un paio di Cassazioni chiamate a decidere su pertinenze ante 2019, le Corte richiamando la nuova normativa sembra indirizzarsi verso il solo requisito dell'accatastamento, ma a mio avviso erroneamente per come è scritta ora la normativa....ergo lottate!
CTR Veneto n.625/2022
"....Anche a voler seguire i criteri normativi dettati dalla nuova disposizione di legge l’area non potrebbe essere qualificata come pertinenza sulla base del solo dato catastale non avendo caratteristiche di oggettiva esigenza ed asservimento funzionale al fabbricato principale, godendo di autonomo ius aedificandi e valore di mercato."
Segnalo anche sentenza CGT Milano n.637/2025 riguardante accertamento anno 2020. Area accatastata unitariamente al fabbricato ma con potenzialità edificatoria. Secondo la CGT, occorre che l'area risponda alla definizione di pertinenza urbanistica. Deve essere quindi priva di autonomia edificatoria.
Ulteriore conferma che la nuova definizione prevede due requisiti: 1) accatastamento unitario ma anche 2) rispondenza alla definizione di pertinenza urbanistica (così come definita dalle sentenze del Consiglio di Stato in materia in mancanza di definizione normativa)
Ulteriore conferma che la nuova definizione prevede due requisiti: 1) accatastamento unitario ma anche 2) rispondenza alla definizione di pertinenza urbanistica (così come definita dalle sentenze del Consiglio di Stato in materia in mancanza di definizione normativa)
per le Cassazioni sulla nuova definizione di pertinenza ci vorrà qualche anno ancora, nel frattempo accontentiamoci delle CGTun'area può costituire pertinenza di un fabbricato solo ove sia tale esclusivamente ai fini urbanistici, vale a dire solo ove non sia dotata di un'autonoma capacità edificatoria

