Richiesta dell'Amministrazione: "puo' un Ente locale concedere la propria graduatoria concorsuale ad un ente che la richiede partendo in assoluto dal primo classificato che nel frattempo, dopo l'approvazione della graduatoria nella quale è risultato vincitore ha manifestato la necessità di avvicinarsi a casa."
Con l'Ente richiedente è in atto una convenzione per il servizio di segreteria (Segretario comunale in convenzione).
Di fatto il vincitore non verrebbe assunto qui nemmeno per 1 giorno.
Cosa potrebbe comportare acconsentire a una tale richiesta? (certo la strada corretta sarebbe assunzione e mobilità....)
(Vi prego siate clementi nelle risposte, sono un mero esecutore)
cessione del primo classificato in graduatoria
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Schiaffino
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non capisco, il vostro Ente ha fatto un concorso e non assume nessuno dalla graduatoria?
Nel momento in cui il responsabile di servizio approva gli esiti e la graduatoria provvisoria, non può non individuare il vincitore della procedura concorsuale, perché è l'unico modo per concludere il procedimento concorsuale. Una volta fatto questo, se il lavoratore ha i requisiti, se l'ente è tuttora in regola con i vincoli assunzionali, e se il regolamento sul reclutamento o il bando di concorso non prevedono niente di diverso (difficile), non ci sono ragioni valide per non offrire il contratto al vincitore. D'altra parte:
- cedere a terzi una graduatoria concorsuale prima ancora di assumere il vincitore è un atto ingiustificabile dal punto di vista amministrativo e gestionale perché gravemente e palesemente contraddittorio rispetto a tutta la procedura svolta, alle risorse pubbliche impiegate per svolgerla e al fabbisogno di personale dichiarato dall'ente;
- nessun ente può interpellare il secondo in graduatoria prima che sia stato interpellato il primo (l'ordine di graduatoria va rispettato da tutti), e se il primo declina l'invito dell'ente che lo ha selezionato, perde ogni diritto e va depennato dalla graduatoria, perché è nell'ente che ha bandito il concorso che ha chiesto di essere assunto (candidandosi al concorso).
- cedere a terzi una graduatoria concorsuale prima ancora di assumere il vincitore è un atto ingiustificabile dal punto di vista amministrativo e gestionale perché gravemente e palesemente contraddittorio rispetto a tutta la procedura svolta, alle risorse pubbliche impiegate per svolgerla e al fabbisogno di personale dichiarato dall'ente;
- nessun ente può interpellare il secondo in graduatoria prima che sia stato interpellato il primo (l'ordine di graduatoria va rispettato da tutti), e se il primo declina l'invito dell'ente che lo ha selezionato, perde ogni diritto e va depennato dalla graduatoria, perché è nell'ente che ha bandito il concorso che ha chiesto di essere assunto (candidandosi al concorso).
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inestreviso
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- Iscritto il: 24/01/2015, 10:58
sono perfettamente d'accordo, questa è solo una conferma di quello che avevo già detto ai "vertici"........ 
Gli organi politici non dovrebbero nemmeno interessarsi dello svolgimento delle singole procedure di assunzione (tantomeno indicare quali atti adottare per svolgerle), dato che da trent'anni (cioè dopo le riforme conseguenti alle inchieste "mani pulite") negli enti pubblici vige il fondamentale principio della separazione tra le funzioni di programmazione, indirizzo e controllo che spettano agli organi politici, e funzioni gestionali (di acquisizione e gestione delle risorse umane strumentali e finanziarie), che spettano in modo esclusivo ai dirigenti (o funzionari responsabili di servizio), come previsto dall'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001, e negli enti locali anche dall'articolo 107, comma 3, del d.lgs. 267/2000.inestreviso ha scritto:sono perfettamente d'accordo, questa è solo una conferma di quello che avevo già detto ai "vertici"........

