Buon giorno a tutti, volevo chiedervi, è possibile ripianare una perdita di una srl partecipata 100% mediante utilizzo della riserva da conferimento?
Grazie
Riserva da conferimento
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Paolo Gros
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ex ante:
ATTO MEDIANTE IL QUALE
I SOGGETTI CHE PARTECIPANO A UN SOGGETTO COLLETTIVO
GLI ATTRIBUISCONO LE RISORSE PATRIMONIALI NECESSARIE
PER IL PERSEGUIMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE
IN ESECUZIONE DELLA SPECIFICA OBBLIGAZIONE
ASSUNTA IN SEDE DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI O QUOTE
RAPPRESENTATIVE DEL CAPITALE SOCIALE
e' quindi di tutta evidenza che non sia possibile ripianare perdite con utilizzando la riserva di conferimento
ATTO MEDIANTE IL QUALE
I SOGGETTI CHE PARTECIPANO A UN SOGGETTO COLLETTIVO
GLI ATTRIBUISCONO LE RISORSE PATRIMONIALI NECESSARIE
PER IL PERSEGUIMENTO DELL’OGGETTO SOCIALE
IN ESECUZIONE DELLA SPECIFICA OBBLIGAZIONE
ASSUNTA IN SEDE DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI O QUOTE
RAPPRESENTATIVE DEL CAPITALE SOCIALE
e' quindi di tutta evidenza che non sia possibile ripianare perdite con utilizzando la riserva di conferimento
In merito al trattamento fiscale della restituzione al comune dell'immobile oggetto della società occorre verificare se ciò avvenga in fase di scioglimento/liquidazione della società (immagiono sia così) oppure mantenendo in vita la società.
Nel primo caso il comma 614 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) stabilisce che le disposizioni di cui al comma 568-bis della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei piani di razionalizzazione delle società partecipate deliberati entro la fine del 2015. Il predetto comma 568-bis stabilisce in particolare che, se lo scioglimento societario è deliberato entro i 24 mesi dall'entrata in vigore della norma (ritengo entro il 31.12.2015), tutti gli atti e le operazioni posti in essere in favore di p.a. in seguito allo scioglimento medesimo sono esenti da imposizione fiscale, imposte sui redditi e IRAP incluse, ad eccezione della sola IVA. Pertanto la società non dovrà scontare tassazione su eventuali plusvalenze nè le due parti sconterebbe imposte ipotecarie, catastali o di registro (in quest ultimo caso se la cessione non fosse fatta in ambito IVA).
Viceversa se la restituzione avvenisse non a seguito di deliberato scioglimento della società la stessa dovrebbe essere trattata, anche fiscalmente, come una cessione qualsiasi.
Raccomando comunque, a seconda del caso specifico, un ampio approfondimento del trattamento fiscale IVA, anche di concerto con la società stessa
Nel primo caso il comma 614 della legge di stabilità 2015 (legge 190/2014) stabilisce che le disposizioni di cui al comma 568-bis della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013) si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei piani di razionalizzazione delle società partecipate deliberati entro la fine del 2015. Il predetto comma 568-bis stabilisce in particolare che, se lo scioglimento societario è deliberato entro i 24 mesi dall'entrata in vigore della norma (ritengo entro il 31.12.2015), tutti gli atti e le operazioni posti in essere in favore di p.a. in seguito allo scioglimento medesimo sono esenti da imposizione fiscale, imposte sui redditi e IRAP incluse, ad eccezione della sola IVA. Pertanto la società non dovrà scontare tassazione su eventuali plusvalenze nè le due parti sconterebbe imposte ipotecarie, catastali o di registro (in quest ultimo caso se la cessione non fosse fatta in ambito IVA).
Viceversa se la restituzione avvenisse non a seguito di deliberato scioglimento della società la stessa dovrebbe essere trattata, anche fiscalmente, come una cessione qualsiasi.
Raccomando comunque, a seconda del caso specifico, un ampio approfondimento del trattamento fiscale IVA, anche di concerto con la società stessa
Grazie per i preziosissimi interventi, sì la cessione dell'immobile avviene a seguito di liquidazione deliberata nel 2014, il comune si pone il problema a livello di tassazione, grazie per l'esauriente spiegazione.
In merito al primo quesito quindi il comune si dovrà far carico della copertura della perdita a proprie spese....se non ho capito male.
In merito al primo quesito quindi il comune si dovrà far carico della copertura della perdita a proprie spese....se non ho capito male.
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Paolo Gros
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hai capito bene
Scusate ancora, ma l'ente cosa deve fare materialmente per liquidare una società? perchè ogni volta dice che vuole liquidarla con relativo verbale assembleare e poi cambia idea, com 'è possibile verificare l'effettiva liquidazione, devono consegnare i libri contabili in tribunale? Grazie
Ma come è possibile che a una delibera assembleare di liquidazione non venga dato seguito???
Consiglio la lettura degli articoli 2484 e seguenti del codice civile.
Comunque, molto in breve e in via generale, fatti salvi casi particolari: alla deliberazione consiliare dell'ente locale deve seguire deliberazione assembleare della società, da iscriversi presso il registro delle imprese. Segue la nomina dei liquidatori e l'attivazione della liquidazione vera e propria fino alla cancellazione della società.
In questa fase l'ente locale non ha gran che da fare, se non, in qualità di socio. vigilare sul buon andamento della liquidazione, a patto che, ovviamente, abbia definito i criteri cui la liquidazione stessa deve attenersi (ad esempio se un cespite patrimoniale debba essere retrocesso al socio oppure messo in vendita)
Consiglio la lettura degli articoli 2484 e seguenti del codice civile.
Comunque, molto in breve e in via generale, fatti salvi casi particolari: alla deliberazione consiliare dell'ente locale deve seguire deliberazione assembleare della società, da iscriversi presso il registro delle imprese. Segue la nomina dei liquidatori e l'attivazione della liquidazione vera e propria fino alla cancellazione della società.
In questa fase l'ente locale non ha gran che da fare, se non, in qualità di socio. vigilare sul buon andamento della liquidazione, a patto che, ovviamente, abbia definito i criteri cui la liquidazione stessa deve attenersi (ad esempio se un cespite patrimoniale debba essere retrocesso al socio oppure messo in vendita)
Il fatto è che la delibera consigliare non c'è, è stata fatta solo la delibera assembleare della società, con nomina del liquidatore, ecc, ma di fatto la società non è liquidata, continua l'attività e anche a percepire i bonifici dal comune...

