Buongiorno
il Comune inviava gli scorsi anni il precalcolo IMI al contribuente .
Siamo in procinto di emettere avvisi di accertamento per omesse aree edificabili e l'amministrazione si chiedeva se era possibile emetterli senza sanzione in quanto tali aree non presenti nel calcolo inviato dal comune stesso.
E' legittimo omettere le sanzioni negli avvisi di accertamento?
Grazie
precalcolo imu e accertamenti
No, non aver inserito le aree fabbricabili nei "precalcoli" inviati non costituisce motivo di non applicazione delle sanzioni. E' pur sempre compito del contribuente procedere in autoliquidazione alla determinazione di quanto versare.AngelaV ha scritto:avvisi di accertamento per omesse aree edificabili e l'amministrazione si chiedeva se era possibile emetterli senza sanzione in quanto tali aree non presenti nel calcolo inviato dal comune stesso.
E' legittimo omettere le sanzioni negli avvisi di accertamento?
(ecco perché bisogna stare attenti ad inviare l'importo da pagare per l'IMU: se è sbagliato in eccesso se ne accorgono subito o quando se ne accorgono prendi gli insulti per "averci provato", confidando nel fatto che non se ne rendessero conto; se il conto è sbagliato in difetto la reazione naturale è "ho pagato quello che mi avete detto di pagare", spiega che quelle comunicazioni non hanno valore vincolante per nessuno! )
Per le aree edificabili andrebe verificato se è stata fatta la delibera di gc dei valori minimi.
Per gli avvisi di accertamento, come sopra scritto, vanno emessi con sanzioni ed interessi (trattasi di tributo autoliquidazione)
Se emetti più anni ed applichi il cumulo giuridico (sul tema non è chiaro se si applichino agli omessi versamenti https://www.informazionefiscale.it/ICI- ... versamento) e l'avviso viene pagato entro i 60 gg l'importo delle sanzioni si riduce di molto.
Per gli avvisi di accertamento, come sopra scritto, vanno emessi con sanzioni ed interessi (trattasi di tributo autoliquidazione)
Se emetti più anni ed applichi il cumulo giuridico (sul tema non è chiaro se si applichino agli omessi versamenti https://www.informazionefiscale.it/ICI- ... versamento) e l'avviso viene pagato entro i 60 gg l'importo delle sanzioni si riduce di molto.
- lucio guerra
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..............precalcolo IMI al contribuente .........
nasce qui il problema; attività non prevista, non necessaria, non opportuna
qualsiasi tipo di collaborazione, sempre e comunque, ma nell'IMU le variabili sono talmente tante che le probabilità di errore in un precalcolo sono altissime
non consiglierei mai alla mia amministrazione di farlo e spiegherei loro che sarebbero più i problemi che può creare che i reali benefici
nasce qui il problema; attività non prevista, non necessaria, non opportuna
qualsiasi tipo di collaborazione, sempre e comunque, ma nell'IMU le variabili sono talmente tante che le probabilità di errore in un precalcolo sono altissime
non consiglierei mai alla mia amministrazione di farlo e spiegherei loro che sarebbero più i problemi che può creare che i reali benefici
E' proprio la motivazione per la non applicazione delle sanzioni su cui gira tutto e con quella motivazione non applicare le sanzioni è danno erariale. La regola è: gli avvisi di accertamento hanno le sanzioni e gli interessi. Non applicare le sanzioni rappresenta un'eccezione applicabile solo se ci sono i requisiti che in questo caso specifico ritengo (e non solo io, in base agli altri interventi) non sussistere.AngelaV ha scritto:se fosse comunque legittimo (al di la della motivazione sopra esposta) emettere accertamenti senza sanzioni o si incorre in danno erariale?
Quoto in tutto e per tutto (non solo quanto fatto qui sotto materialmente) quanto espresso da @lucioguerra
nasce qui il problema; attività (...) non opportuna
(...) nell'IMU le variabili sono talmente tante che le probabilità di errore in un precalcolo sono altissime
Condivido con Lucio ed ecco perchè è sconsigliabile, sino ad obbligo normativo, inviare i conteggi precompilati....men che meno poi sulle aree edificabili che prevedono il versamento sul valore di mercato. Andava eventualmente prevista una dicitura in calce specifica relativa all'area edificabile a seconda di come si è operato (se inviati sul valore di riferimento e dunque soggetto comunque a possibili accertamenti futuri o se non inserita nel conteggio far presente il motivo ed invitare al versamento spontaneo sul valore venale).
Detto ciò comunque non vedo motivazione valida per omettere sanzioni ed interessi per quanto già scirtto da FireFil.
Detto ciò comunque non vedo motivazione valida per omettere sanzioni ed interessi per quanto già scirtto da FireFil.
Concordo con i colleghi sulla totale inopportunità di effettuare i calcoli per i contribuenti (soprattutto alla cieca o quando il quadro non è del tutto chiaro): la legge dice che è un tributo in autoliquidazione, quindi il contribuente se lo calcola e paga in autonomia, eventualmente con l'ausilio di un professionista/CAF/altro soggetto di sua fiducia. Diverse amministrazioni avevano e hanno
questa discutibile prassi, specialmente per contribuenti anziani o in difficoltà, più per incomprensibile pressione politica che altro, anche sulla scorta di quella pessima norma dell'art. 1 comma 688 legge 147/2013 che prevedeva di mettere a disposizione dei contribuenti i modelli di pagamento per la TASI, ma in ogni caso è inoperante per la nuova IMU. Se va bene perdi tempo e blocchi per settimane l'ufficio in un'attività del tutto improduttiva, se va male ti diranno che il calcolo glielo hai fatto sbagliato tu e che loro non sono responsabili dei tuoi errori 

