Accertamento esecutivo imu eredi
Buongiorno e buona domenica a tutti. Gli eredi di una persona defunta hanno ricevuto un accertamento esecutivo Legge 160/2019 comma 792, i contribuenti dicono che non sono tenuti a pagare le sensazioni, a me risulta che le sole sanzioni vanno tolte, giusto? altra domanda, quando si invia l'accertamento esecutivo a persone defunte va inviato in modo impersonale e collettivo agli eredi (es. eredi di cognome e nome) all'ultimo indirizzo del cuius, nel caso dei non residenti che non abbiamo nessuna comunicazioni come si procede? Grazie a tutti
1) le sanzioni sono intrasmissibili agli eredi.
2) può procedersi, a norma dell'art. 65 ult.comma DPR 600/1973, nello stesso modo (preferibilmente a mezzo messi, dato che gli operatori postali hanno l'eccessiva "propensione" ai plichi inesitati
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2) può procedersi, a norma dell'art. 65 ult.comma DPR 600/1973, nello stesso modo (preferibilmente a mezzo messi, dato che gli operatori postali hanno l'eccessiva "propensione" ai plichi inesitati
Riprendo il punto 2, l'accertamento esecutivo intestato al defunto resta valido se l'ufficio non ha ricevuto nessuna comunicazione, ho capito bene? Grazie.Kaleb ha scritto:1) le sanzioni sono intrasmissibili agli eredi.
2) può procedersi, a norma dell'art. 65 ult.comma DPR 600/1973, nello stesso modo (preferibilmente a mezzo messi, dato che gli operatori postali hanno l'eccessiva "propensione" ai plichi inesitati)
Grazie mille. Altro dubbio. Una persona defunta risulta ancora proprietario del 50% dell'immobile, l'altro 50% è della moglie. La moglie sta pagando l'imu per il 100% dell'immobile, l'ufficio si ritrova che la moglie paga di più mentre al marito defunto gli è stato emesso l'accertamento esecutivo, ora facendo l dovute verifiche l'accertamento è stato tolto. Chiedevo senza presentare la dichiarazione imu e nessuna comunicazione la moglie ha fatto bene a pagare per il 100% dell'imu? Grazie
Nella nuova IMU la legge 160/2019 prevede che il Comune nel regolamento dell'imposta possa considerare validamente adempiuto l'obbligo di pagamento da parte di uno o più dei contitolari del diritto reale (soggetti passivi) sull'immobile anche per conto degli altri. Lo sconsiglio _vivamente_ in quanto ingenera solo caos, ma normalmente si ha ragionevolmente molta più tolleranza in presenza di decesso di un contitolare per ovvi motivi contingenti e non si può negare che se il debito IMU è stato comunque complessivamente assolto correttamente poco resti da richiedere (troverei poco etico, pur se legalmente possibile, in assenza di previsione regolamentare di cui sopra, mantenere valido l'accertamento a uno e dover rimborsare l'altro, se la situazione è semplice da decodificare e non nasconde altra evasione tributaria). Quindi, previa istanza scritta e firmata del pagatore (che rinunci espressamente al rimborso del differenziale, per evitare spiacevoli sorprese in vicinanza del quinquennio), reimputerei il pagamento pro-quota eccedente il proprio all'altro debitore, e contemporaneamente inviterei il contribuente ad evitare questi comportamenti di accollo per il futuro, che creano solo disguidi operativi agli uffici e sono proni ad errori (esiste apposta il codice fiscale coobbligato e il codice identificativo 7 nel modello F24, se serve, per pagare i debiti del defunto).
Oltretutto finché la dichiarazione di successione non è stata presentata e non vi è accettazione (espressa o tacita) del chiamato all'eredità, di norma è difficile dedurre che il soggetto sia effettivamente erede dell'altra quota (nei limiti in cui ci possano essere diversi successibili e/o in cui possa rinunciare all'eredità salva l'immissione nel possesso). Quando e se assume la qualità di erede il problema non si pone perché dalla data del decesso l'erede al suo 50% aggiungerà il 50% ereditato e diventa pertanto unica obbligata. P.S. la dichiarazione IMU non serve ad accollarsi i debiti altrui, ma a esporre situazioni che devono essere dichiarate e che l'Ufficio non ha modo di conoscere.
Oltretutto finché la dichiarazione di successione non è stata presentata e non vi è accettazione (espressa o tacita) del chiamato all'eredità, di norma è difficile dedurre che il soggetto sia effettivamente erede dell'altra quota (nei limiti in cui ci possano essere diversi successibili e/o in cui possa rinunciare all'eredità salva l'immissione nel possesso). Quando e se assume la qualità di erede il problema non si pone perché dalla data del decesso l'erede al suo 50% aggiungerà il 50% ereditato e diventa pertanto unica obbligata. P.S. la dichiarazione IMU non serve ad accollarsi i debiti altrui, ma a esporre situazioni che devono essere dichiarate e che l'Ufficio non ha modo di conoscere.
l'accertamento lo abbiamo tolto, ora mi interessa risolvere il problema, quindi se ho capito bene mi consigli di fare pagare al nome del defunto fino a che non assume la qualità di erede e solo far pagare il 100% alla moglie che eredita la parte del marito? grazie
Il chiamato all'eredità ha tempo 12 mesi dal decesso per presentare la dichiarazione di successione, fino ad allora non c'è una traslazione del possesso: quando lo fa (e quando assume la qualità di erede) lo stato di possesso dell'erede assume effetto retroattivo alla data del decesso; quindi nel tuo caso la tizia diventa integralmente proprietaria da quella data pregressa (quindi non è errato che il debito IMU _dopo il decesso_ lo paghi interamente lei con il suo codice fiscale: sarà lei l'unico soggetto passivo). La mia risposta si riferiva al periodo _precedente_ al decesso: in costanza di esistenza in vita due erano i soggetti passivi, che pertanto dovevano pagare ciascuno per la propria quota (con il proprio c.f.); se invece lei ha pagato anche per lui per il periodo assoggettato pre-morte si può reimputare a lui il 50% di lui pagato in più da lei, con l'assenso e riscontro dell'interessata (ormai il disguido nella rendicontazione dell'entrata l'ha creato, risolviamolo velocemente almeno); se lei invece non ha pagato tutto anche per la quota di lui, l'accertamento avrebbe un senso (intestato a 'eredi di ..' e lei paga in F24 con dati principali del defunto e dati coobbligato di se stessa).

