Buongiorno, l ‘ufficio tributi IMU a seguito della notizia del fallimento di un contribuente e specificamente una società ha inviato al curatore fallimentare gli avvisi di accertamento per immobili industriali iscritti al catasto in categoria D dall’anno 2016 all’anno 2022.
Il curatore a seguito della vendita degli immobili ai sensi del comma 6 dell’art. 10 D.lgs 504/1992 e art. 9 comma 7 del D.lgs. n. 23/2011 ha pagato i tributi dividendo le somme versandole allo Stato con codice 3925 ed al comune con codici 3918 e 3930.
Premesso quanto sopra si chiede se il l’Ente locale ha diritto a richiedere allo Stato la somma dallo stesso incassata.
Grazie per l’attenzione
RIPARTIZIONI QUOTE IMU IN CASO DI FALLIMENTO
Non si capiscono bene le date (elemento fondamentale per dare una risposta sensata!). Per il periodo precedente al fallimento si può accertare e si fa l'insinuazione alla massa passiva per il totale (tributi, sanzioni, interessi e spese di notifica). In corso di fallimento opera per l'IMU la sospensione legale della riscossione del dovuto a partire dalla data della pronuncia del fallimento (NON devono essere emessi avvisi di accertamento per quel periodo); il curatore entro 3 mesi dal trasferimento degli immobili deve provvedere al pagamento _ordinario_ dell'IMU dovuta (quindi i codici tributo differenziati per ciascun beneficiario sono corretti e non devono essere irrogate sanzioni). Il Comune incasserebbe tutto solo se il curatore NON rispettasse quel termine e se a quel punto l'Ufficio emettesse (correttamente) un avviso di accertamento..

