RIPARTIZIONI QUOTE IMU IN CASO DI FALLIMENTO

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ninalobbi
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Iscritto il: 17/04/2021, 10:55

Buongiorno, l ‘ufficio tributi IMU a seguito della notizia del fallimento di un contribuente e specificamente una società ha inviato al curatore fallimentare gli avvisi di accertamento per immobili industriali iscritti al catasto in categoria D dall’anno 2016 all’anno 2022.
Il curatore a seguito della vendita degli immobili ai sensi del comma 6 dell’art. 10 D.lgs 504/1992 e art. 9 comma 7 del D.lgs. n. 23/2011 ha pagato i tributi dividendo le somme versandole allo Stato con codice 3925 ed al comune con codici 3918 e 3930.
Premesso quanto sopra si chiede se il l’Ente locale ha diritto a richiedere allo Stato la somma dallo stesso incassata.
Grazie per l’attenzione
Kaleb
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Iscritto il: 08/07/2018, 15:56

Non si capiscono bene le date (elemento fondamentale per dare una risposta sensata!). Per il periodo precedente al fallimento si può accertare e si fa l'insinuazione alla massa passiva per il totale (tributi, sanzioni, interessi e spese di notifica). In corso di fallimento opera per l'IMU la sospensione legale della riscossione del dovuto a partire dalla data della pronuncia del fallimento (NON devono essere emessi avvisi di accertamento per quel periodo); il curatore entro 3 mesi dal trasferimento degli immobili deve provvedere al pagamento _ordinario_ dell'IMU dovuta (quindi i codici tributo differenziati per ciascun beneficiario sono corretti e non devono essere irrogate sanzioni). Il Comune incasserebbe tutto solo se il curatore NON rispettasse quel termine e se a quel punto l'Ufficio emettesse (correttamente) un avviso di accertamento..
ninalobbi
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Grazie mille
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