Buongiorno colleghi, espongo la seguente situazione:
- Un ente presenta un disavanzo esercizio 2021 di euro 4.000.000, di cui 3.800.000 da riaccertamento straordinario (ripianabile fino al 2044), 100.000,00 da stralcio debiti (ripianabile in 5 anni) e 100.000,00 derivante dalla gestione esercizio 2021 (ripianabile in 3 anni ex art. 188 Tuel).
- In sede di Rendiconto 2022, qualora dovesse emergere un ripiano per un importo maggiore rispetto alla quota applicata al bilancio di previsione annualità 2022, tale maggiore importo ripianato a quale “componente” del disavanzo vado ad imputarla?
- In fase di elaborazione del bilancio di previsione 2023/2025, continuo ad applicare la stessa quota prevista in sede di ripiano del disavanzo 2021, oppure posso ridurre tale quota di disavanzo da applicare al bilancio di previsione 2023 in considerazione dell’avvenuto ripiano, nel corso del 2022, di una maggiore quota del disavanzo accertata in occasione del Rendiconto 2021?
Mi farebbe piacere confrontarmi con voi sulla tematica, grazie
Modalità ripiano disavanzo "stratificato"
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PINCOPALLO
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Non condivido: il paragrafo 9.2.26 del principio contabile n. 4/2 dispone che nei casi in cui non è possibile verificare la realizzazione degli accertamenti di entrata e delle economie di spesa previsti nel piano di rientro (se il piano di rientro non contiene, come talvolta accade, tali previsioni ovvero nei casi in cui è prevista la semplice rateizzazione), le quote del disavanzo ripianato sono attribuite alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso.teoz ha scritto:Utilizza la situazione più "vantaggiosa" per l'ente, ovvero il maggiore ripiano lo utilizzi per il disavanzo ordinario art. 188 prima, poi per quello quinquennale e ultimo quello del rcceetamento straordinario.
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PINCOPALLO
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In ordine di anzianità di formazione = a cominciare dal più anziano

