TRASCRIZIONE PASSAGGIO PROPRIETà

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ATALANTA
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Iscritto il: 07/01/2015, 11:12

Buongiorno,
pongo il caso di una successione con molti eredi che non riescono a trovare un accordo. A seguito dell'impugnazione di un testamento e, tra le altre, la richiesta di ottenere la divisione giudiziale dell’eredità, il Tribunale dispone di sciogliere la comunione ereditaria e, relativamente ad un complesso immobiliare, dopo averne stabilito il valore, attribuisce ad uno dei figli (Tizio, che ne aveva fatto richiesta) la proprietà di un immobile, stabilisce la quota spettante a ciascun erede, disponendo che Tizio corrisponda a ciascuno degli altri fratelli la quota del valore stimato, ordina all'Agenzia del Territorio la trascrizione della sentenza e le conseguenti volture catastali autorizzando, in mancanza di accordo, la parte più diligente a provvedervi da sola. Tizio non ha provveduto a liquidare i fratelli e quindi la Conservatoria si rifiuta di registrare l'atto in mancanza delle quietanze di pagamento. Ora uno degli eredi richiede il rimborso di quanto versato dalla data della sentenza (2006) sostenendo che il pagamento del corrispettivo costituisce un’obbligazione da cui non dipende il passaggio di proprietà. Può lo scrivente ufficio riconoscere il rimborso in mancanza della trascrizione della sentenza?
Grazie
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lucio guerra
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quesito troppo specifico per un forum. rivolgersi ad un legale
lucio guerra
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ATALANTA
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GRAZIE COMUNQUE.
Unborn
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Potrebbe essere utile questa Ordinanza
ove le parti del contratto preliminare dì compravendita immobiliare abbiano
pattuito che il versamento del prezzo dovesse avvenire all'atto della stipulazione
del contratto definitivo, l'effetto traslativo della sentenza ex articolo 2932 c.c. è
subordinato al pagamento del prezzo da parte del promissario acquirente
poste tali premesse, non è corretta, dunque, in diritto la sentenza
impugnata, laddove si afferma che la contribuente risultava soggetto passivo
dell'imposta in virtù del trasferimento degli immobili in suo favore conseguente al
passaggio in giudicato della sentenza d'appello emessa ex art. 2932 c.c., sebbene
fosse stato espressamente subordinato, nella sentenza di primo grado(trascritta
in parte qua nel ricorso per cassazione), confermata in appello, il trasferimento
della proprietà «previo l'obbligo di esso attore di versare alla convenuta il saldo
della somma pattuita»)
Ordinanza Cassazione n. 8054/2021
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