svolgendo servizio in convezione con altro comune si effettuano i seguenti rientri pomeridiani:
Comune A n.2 rientri settimanali
Comune B n. 1 rientro settimanale
Per la corresponsione dei buoni pasto quanti ne spettano a settimana?
Si precisa che il comune A non ha mai erogato buoni pasto. Vengono erogati solo dal comune B quale capo-convenzione .
Devono essere stabiliti nel verbale della delegazione trattante?
Alla scrivente ne sono stati corrisposti 2 a settimana. E' giusto?
Grazie!
corresponsione buoni pasto
Nessun Comune ha l'obbligo di erogare in favore dei propri dipendenti un servizio di mensa o un servizio sostitutivo di mensa (art. 45 CCNL 14.09.2001: “Gli enti... possono istituire mense...).
Se un ente decide di erogare questo servizio, deve comunque disciplinarlo e fornirlo nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo nazionale. Tra queste regole c'è quella secondo la quale l'ente non deve sostenere l'intera spesa per il pasto, bensì solamente i 2/3 della spesa per il servizio (sempre art. 45-46 CCNL 14.09.2001), mentre 1/3 della spesa è a carico del dipendente. I margini di scelta degli enti locali sono stati ridotti dall'art. 5, comma 7, del D.L. 95/2012, che ha imposto a tutta la Pubblica Amministrazione di non superare i 7 euro nel valore dei buoni pasto.
In caso di dipendente il cui servizio è ripartito su due enti mediante convenzione è la convenzione che deve esplicitare la spettanza e le regole di corresponsione degli eventuali buoni pasto. E' ben possibile che solo uno dei due comuni convenzionati eroghi buoni pasto, e quindi si può verificare che il buono pasto spetti solamente nei giorni di rientro svolti nel solo Ente che eroga i buoni pasto ai suoi dipendenti (sia esso l'ente datore di lavoro del dipendente, sia esso l'altro ente presso il quale il dipendente presta servizio).
Se un ente decide di erogare questo servizio, deve comunque disciplinarlo e fornirlo nel rispetto delle norme di legge e di contratto collettivo nazionale. Tra queste regole c'è quella secondo la quale l'ente non deve sostenere l'intera spesa per il pasto, bensì solamente i 2/3 della spesa per il servizio (sempre art. 45-46 CCNL 14.09.2001), mentre 1/3 della spesa è a carico del dipendente. I margini di scelta degli enti locali sono stati ridotti dall'art. 5, comma 7, del D.L. 95/2012, che ha imposto a tutta la Pubblica Amministrazione di non superare i 7 euro nel valore dei buoni pasto.
In caso di dipendente il cui servizio è ripartito su due enti mediante convenzione è la convenzione che deve esplicitare la spettanza e le regole di corresponsione degli eventuali buoni pasto. E' ben possibile che solo uno dei due comuni convenzionati eroghi buoni pasto, e quindi si può verificare che il buono pasto spetti solamente nei giorni di rientro svolti nel solo Ente che eroga i buoni pasto ai suoi dipendenti (sia esso l'ente datore di lavoro del dipendente, sia esso l'altro ente presso il quale il dipendente presta servizio).

