Eccezione testo Aree fabbricabili_ Annullamento

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mafalda rossi
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Il testo degli accertamenti IMU elaborati dal nostro software in relazione alle Aree fabbricabili prevedono la seguente dicitura:
per le aree fabbricabili, il valore è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato di aree aventi analoghe caratteristiche (articolo 5, comma 5, d.L.gs. n. 504/1992), così come definiti dalla deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del PRG e successiva variazione operata a seguito dell’adozione del PUG. Si comunica, altresì che il presente atto vale anche come comunicazione per la variazione intervenuta a seguito del Pug approvato con CC . 7 del 03/02/2014.
Pertanto sugli accertamenti notificati nel 2021 compare questa disposizione, un contribuente richiede l'annullamento perchè essendo l'atto notificato nel 2021 non può avere valenza di comunicazione per l'anno oggetto di accertamento, anche perchè lui oggi (2021) non è più proprietario avendo ceduto la sua quota di possesso nel corso del 2018_ il contribuente ha però ricevuto per lo scorso anno accertamento per l'annualità 2015 saldando.
E' corretto rigettare l'annullamento?
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lucio guerra
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mafalda rossi
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Grazie Lucio,
molto interessante ed esaustivo il contenuto del link, alcuni passaggi li avevo a mente, anche se in sede di giudizio, il legale dell'Ente, esperto in tributi, non ha appellato, la sentenza di primo grado dove la CTP ha annullato l'accertamento accogliendo le doglianze del contribuente perchè omessa la comunicazione di intervenuto cambio del terreno in area fabbricabile.

Un consiglio , ho rinvenuto nel fascicolo del contribuente la minuta (copia) della comunicazione notificata dall'Ufficio Tecnico nel 2014, ritieni che per ora il rigetto lo giustifico solo su questo, o anche facendo riferimento anche alle diverse sentenze che l'omessa comunicazione non è sanzionata e quindi, è tenuto al versamento?
Stavo pensando di procedere a step......
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lucio guerra
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mafalda rossi ha scritto: la sentenza di primo grado dove la CTP ha annullato l'accertamento accogliendo le doglianze del contribuente perchè omessa la comunicazione di intervenuto cambio del terreno in area fabbricabile.
si è già espressa più volte la Cassazione in tal senso. Anche se la comunicazione di variazione non è pervenuta, ciò non esenta dal pagamento dell'imposta, eventualmente si discute sulle sanzioni

p.s: se era stata notificata la variazione dall'Ufficio Tecnico ritendo che anche le sanzioni siano dovute
mafalda rossi
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ho provveduto a fornire comunicazione al contribuente che la sua richiesta non è accoglibile, facendo presente la comunicazione dell'UTC . attendiamo esito
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