Buondì a tutti i colleghi e colleghe,
Premetto che mi occupo da poco ANCHE di personale. Condenso la domanda: le assunzioni ex art. 110 del TUEL fanno riferimento ad una percentuale massima rispetto alla "dotazione organica". So che tale concetto (dotazione organica) è stato sostituito a seguito di normative che prevedono invece soprattutto il concetto di capacità di spesa alla base delle nuove assunzioni. Qualcuno potrebbe darmi delucidazioni:
a) effettivemente da un punto di vista normativo esiste ancora la DOTAZIONE ORGANICA?
e conseguentemente
b) come calcolare la percentuale massima di personale ex art. 110 che l'ente può assumere se tale dotazione organica non esiste più?
Grazie a tutti
110 E DOTAZIONE ORGANICA
Buongiorno, negli enti senza dirigenza non mi risulta un limite numerico o percentuale ma poiché si tratta di un incarico in dotazione organica il relativo posto deve essere previsto nella stessa. Per la definizione di dotazione organica vedi http://www.funzionepubblica.gov.it/arti ... bisogni-di
Gli incarichi ex art. 110, comma 1, costituiscono spesa di personale ma non rientrano nel limite del lavoro flessibile
Gli incarichi ex art. 110, comma 1, costituiscono spesa di personale ma non rientrano nel limite del lavoro flessibile
A parziale rettifica di quanto scritto sopra segnalo che Arturo Bianco ad un quesito sull'argomento "assunzioni art. 110 comma 1" ha risposto così in data 11.11.2021:
"I comuni privi di dirigenti possono effettuare assunzioni di personale con l’articolo 110, se con tutte le altre assunzioni effettuate a tempo determinato rimangono nel tetto del 20% del personale in servizio a tempo indeterminato"
"I comuni privi di dirigenti possono effettuare assunzioni di personale con l’articolo 110, se con tutte le altre assunzioni effettuate a tempo determinato rimangono nel tetto del 20% del personale in servizio a tempo indeterminato"

