Buongiorno, un immobile appartenente alla categoria A/3 di proprietà di un imprenditore agricolo professionale, dichiarata al catasto con sussistenza dei requisisti di ruralità , si può riconoscere come fabbricato rurale (visto che non rientra nelle categorie D/10 ,A/6,C/2,C/3EC/7) e quindi esente IMU per le annualità dal 2014 al 2019? Inoltre vi chiedo , gli imprenditori che svolgono attività di agriturismo nei fabbricati rurali strumentali nel 2020 in seguito all'emergenza COVID-19 sono stati esentati della prima e/o seconda rata, per usufruire di tale agevolazione dovevano inoltrare richiesta all'ufficio IMU? In caso affermativo possono ancora presentarla nel 2021 per il 2020?
Grazie per l'aiuto
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI
- lucio guerra
- Messaggi: 6864
- Iscritto il: 31/12/2014, 12:52
- Località: Fratte Rosa
- Contatta:
se presente annotazione di ruralità è esente
-
Veronica P.
- Messaggi: 113
- Iscritto il: 12/02/2015, 14:52
Probabilmente ricordo male ma, a suo tempo, mi pareva di aver letto che si ipotizzasse la retroattività dell'annotazione di ruralità. Potete aiutarmi?lucio guerra ha scritto:se presente annotazione di ruralità è esente
Ho il caso di un immobile accatastato nel 2020 in cat. A3, già da allora adibito ad alloggio agrituristico come attestato da pratica SUAP, senza annotazione di ruralità che è poi stata inserita ne corso del 2021. Esenzione dalla data dell'annotazione del 2021 o già a far data dal 2020?
Grazie
- lucio guerra
- Messaggi: 6864
- Iscritto il: 31/12/2014, 12:52
- Località: Fratte Rosa
- Contatta:
la retroattività era solo per gli immobili con accatastamento e/o richiesta di annotazione di ruralità entro il 2012
- lucio guerra
- Messaggi: 6864
- Iscritto il: 31/12/2014, 12:52
- Località: Fratte Rosa
- Contatta:
per tutto quello che è successivo al 2012 fa fede la data di inserimento dell'annotazione di ruralità agli atti catastali
-
Veronica P.
- Messaggi: 113
- Iscritto il: 12/02/2015, 14:52
Ricordavo ma non proprio correttamentelucio guerra ha scritto:per tutto quello che è successivo al 2012 fa fede la data di inserimento dell'annotazione di ruralità agli atti catastali
Grazie!
- lucio guerra
- Messaggi: 6864
- Iscritto il: 31/12/2014, 12:52
- Località: Fratte Rosa
- Contatta:
come avevo già scritto più volte
Unica condizione per determinare l’Imu sui fabbricati rurali strumentali secondo l’aliquota massima dello 0,1% prevista dall’articolo 1, comma 750, della legge 160/2019 è la classificazione catastale dell’immobile nella categoria D/10 ovvero, se in diversa categoria, la presenza dell’annotazione della sussistenza del requisito di ruralità negli atti del catasto secondo le previsioni del decreto Mef del 26 luglio 2012. A nulla rilevano circostanze estranee alle risultanze catastali. È quanto si apprende dall’ordinanza n. 23386/2021 del 24 agosto scorso della Cassazione.
Unica condizione per determinare l’Imu sui fabbricati rurali strumentali secondo l’aliquota massima dello 0,1% prevista dall’articolo 1, comma 750, della legge 160/2019 è la classificazione catastale dell’immobile nella categoria D/10 ovvero, se in diversa categoria, la presenza dell’annotazione della sussistenza del requisito di ruralità negli atti del catasto secondo le previsioni del decreto Mef del 26 luglio 2012. A nulla rilevano circostanze estranee alle risultanze catastali. È quanto si apprende dall’ordinanza n. 23386/2021 del 24 agosto scorso della Cassazione.
Scusa ma ho un dubbio,lucio guerra ha scritto:se presente annotazione di ruralità è esente
A me risulta che i fabbricati rurali abitativi, ai fini imu sono esenti solo se rientrano in quelli previsti dall’ART. 9 COMMA 3 BIS D.L. 557/1993
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell’attività agricola in maso chiuso
e quindi non a qualsiasi abitazione. Va quindi verificato come è stato compilato il modello allegato alla richiesta di ruralità ai fini abitativi... no?
- lucio guerra
- Messaggi: 6864
- Iscritto il: 31/12/2014, 12:52
- Località: Fratte Rosa
- Contatta:
allora non scrivo in italiano
devi solo verificare se un immobile
- è in categoria D/10
- oppure, se in diversa categoria, la presenza dell’annotazione della sussistenza del requisito di ruralità negli atti del catasto secondo le previsioni del decreto Mef del 26 luglio 2012
devi solo verificare se un immobile
- è in categoria D/10
- oppure, se in diversa categoria, la presenza dell’annotazione della sussistenza del requisito di ruralità negli atti del catasto secondo le previsioni del decreto Mef del 26 luglio 2012

