come avevo già scritto più volte, arriva l'ennesima conferma della Cassazione
Unica condizione per determinare l’Imu sui fabbricati rurali strumentali secondo l’aliquota massima dello 0,1% prevista dall’articolo 1, comma 750, della legge 160/2019 è la classificazione catastale dell’immobile nella categoria D/10 ovvero, se in diversa categoria, la presenza dell’annotazione della sussistenza del requisito di ruralità negli atti del catasto secondo le previsioni del decreto Mef del 26 luglio 2012. A nulla rilevano circostanze estranee alle risultanze catastali. È quanto si apprende dall’ordinanza n. 23386/2021 del 24 agosto scorso della Cassazione.
FABBRICATI RURALI STRUMENTALI - CONTA SOLO IL CATASTO
- lucio guerra
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mafalda rossi
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Su una visura nelle annotazioni è riportata questa dicitura di immobile: dichiarata sussistenza dei requisiti di ruralita' con domanda prot. n. ba0367283 del 04/10/2012 - classamento valido ai soli fini storici, a seguito di accertamento in sopralluogo, planimetria non conforme allo stato dei luoghi. richiesto alla parte con nota n.400000 del 05.08.2010 di provvedere alla presentazione di docfa rettificativo. -all. prot. 421756/10-
Si chiede se la ruralità è comunque confermata e quindi mantenuta o meno.
Grazie
Si chiede se la ruralità è comunque confermata e quindi mantenuta o meno.
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Veronica P.
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Qualche contribuente ancora chiede la retroattività del diritto all'esenzione.
Avete sotto mano qualche sentenza/ordinanza che faccia riferimento chiaro al fatto che questa possibilità era contemplata solo per le richieste presentate entro il 2012?
Grazie
Avete sotto mano qualche sentenza/ordinanza che faccia riferimento chiaro al fatto che questa possibilità era contemplata solo per le richieste presentate entro il 2012?
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- lucio guerra
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questa è una anche più recente .......ma ormai è più ce consolidato il concetto .. come indicato dal collega
Cassazione ordinanza n. 2803/2019
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