Buongiorno,
ho un caso un po' complesso, un contribuente è proprietario di abitazione e garage, l'abitazione è ab.princ del figlio, mentre lui risiede al piano di sopra,in abitazione di proprietà di un altro figlio. Dopo degli accertamenti, il suo avvocato mi chiede la possibilità di esentare dal pagamento il garage, in quanto è effettivamente utilizzato a pertinenza dellla sua abitazione principale (che tuttavia non è di sua proprietà).
In un primo colloquio telefonico ho rifiutato l'ipotesi, ma lui ritiene, anzi è certo, che si possa considerare.
Non trovando riscontri normativi, chiedo un vostro cortese parere.
Pertinenza senza possesso abitazione principale
Perché una pertinenza rilevi devono essere presenti i requisiti civilistici e fiscali. Vengono in particolare in considerazione il requisito oggettivo (asservimento del bene accessorio a quello principale) e quello soggettivo (il proprietario o titolare di altro diritto reale devono coincidere). Bisogna vedere bene il collegamento esistente tra i due immobili (es. a livello TARI). Vedi anche p.es. https://www.altalex.com/documents/news/ ... pertinenze
- lucio guerra
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non può esserci pertinenza se non si ha l'abitazione principale
SaraTrib ha scritto: Non trovando riscontri normativi
articolo 8 comma 3 del D.Lgs. 23/2011
nel tuo caso soggetto passivo dell'abitazione è il figlio, mentre del garage il padre....ergo...L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'esclusione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita' ad uso abitativo. L'esclusione non si applica alle unita' immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

