Buongiorno a tutti,
nel corso dell'anno 2020 è andato in pensione il dipendente che era stato assunto ai sensi della L. 68/99 relativo alla nostra quota di obbligo (1 dipendente)
Facendo una ricognizione dei dipendenti in servizio, ci siamo accorti che un dipendente avrebbe i requisiti previsti.
Dobbiamo comunque procedere all'assunzione di un altro dipendente per rispettare la quota di obbligo?
Possiamo far rientrare il dipendente attualmente in servizio?
Ho provato a contattare il centro per l'impiego...
Grazie
conteggio della quota ai sensi della L. 68/99
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radiopearl
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- Iscritto il: 17/06/2015, 9:26
Sì, è possibile.
L'art. 4 della L.68/99 prevede che i datori di lavoro possano riconoscere il lavoratore divenuto inabile in costanza di rapporto, oppure già disabile prima dell'assunzione, avvenuta però non ai sensi della L.68/99. I casi di computo in costanza di rapporto previsti dall'art.4 sono i seguenti:
lavoratori divenuti inabili in costanza di rapporto di lavoro, per malattia o infortunio, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60%;
lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, non assunti tramite il collocamento obbligatorio, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60% oppure con disabilità di tipo psichico o intellettivo superiore al 45% (novità introdotta dal D.lgs. 151/15).
lavoratori divenuti invalidi del lavoro in costanza di rapporto per infortunio sul lavoro o malattia professionale, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 33% riconosciuta dall'I.N.A.I.L. (art. 3, co.4, D.P.R. 333/00).
Nel 1° e 3° caso l'inabilità non deve essere stata determinata dall'inadempimento del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale.
L'art. 4 della L.68/99 prevede che i datori di lavoro possano riconoscere il lavoratore divenuto inabile in costanza di rapporto, oppure già disabile prima dell'assunzione, avvenuta però non ai sensi della L.68/99. I casi di computo in costanza di rapporto previsti dall'art.4 sono i seguenti:
lavoratori divenuti inabili in costanza di rapporto di lavoro, per malattia o infortunio, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60%;
lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, non assunti tramite il collocamento obbligatorio, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60% oppure con disabilità di tipo psichico o intellettivo superiore al 45% (novità introdotta dal D.lgs. 151/15).
lavoratori divenuti invalidi del lavoro in costanza di rapporto per infortunio sul lavoro o malattia professionale, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 33% riconosciuta dall'I.N.A.I.L. (art. 3, co.4, D.P.R. 333/00).
Nel 1° e 3° caso l'inabilità non deve essere stata determinata dall'inadempimento del datore di lavoro delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, accertato in sede giudiziale.

