Buongiorno,
grazie a chi mi darà conferma, mi vengono mille dubbi...
L'art. 68 comma 1 del DL 18/2020 stabilisce la sospensione dei termini dei versamenti relativi a atti tributari scadenti nel periodo 8/3/2020 - 31/12/2020 e stabilisce anche che si applica l’art. 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015: durante il periodo della sospensione non si notificano cartelle di pagamento e, per effetto del comma 2 art. 68, anche le ingiunzioni fiscali.
Inoltre, sempre in base al citato art. 12, i termini di decadenza e di prescrizione che scadono entro il 31/12/2020 sono prorogati fino al 31/12/2022.
Questo significa che se io ho un accertamento divenuto esecutivo nell'anno 2017 (la cui ingiunzione andrebbe notificata entro il 31/12/2020, in tempi NON COVID), potrò notificare l'ingiunzione solo a partire da gennaio 2021 e avrò tempo fino al 31/12/2022?
Grazie
EMISSIONE E NOTIFICA INGIUNZIONI
Fino al 31/12/2020 la riscossione coattiva è sospesa (e quindi anche gli atti ad essa correlati). In questo mese tendenzialmente penserei alle attività preparatorie (controllo di correttezza dell'iter accertativo pregresso, correttezza-corrispondenza degli indirizzi, verifica eventuali cancellazioni societarie e fallimenti, annessi e connessi) in modo da procedere a notifica degli atti della riscossione ai primi di gennaio 2021.

