IMU aree fabbricabili non dovuta perchè non notificata

mafalda rossi
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Si chiede se sia corretto non far pagare come suolo edificabile ad un contribuente, solo perché la notifica effettuata dall'UTC sia stata fatta ad un omonimo.
Il contribuente, è stato destinatario dal 2009 di accertamenti, e solo per l'annualità 2013, notificato nel 2018 ha eccepito questa circostanza _ a seguito della quale la CTP ha disposto l'annullamento dell'atto.
L'avvocato dell'ente ritiene che fino al 2018 non vada richiesta l'imu sui suoli edificatori… il che sembra assurdo, a limite richiesta senza sanzioni ed interessi.
per l'Annualità 2012 il contribuente ha rateizzato l'accertamento ...
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lucio guerra
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lucio guerra
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Kaleb
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La risposta di Lucio mi sembra dirimente. L'art. 31, comma 20, legge 289/2002 prevede che: """20. I comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalita' idonee a garantirne l'effettiva conoscenza da parte del contribuente."""
A mio avviso, prescindendo dal fatto che comunque la norma non parla di mezzo tracciabile (notifica a mezzo messi, raccomanda A/R o giudiziaria, o, considerando il tempo in cui fu approvata, PEC) e non indica le conseguenze dell'omissione, e prescindendo dal fatto che il contribuente possa averne avuto conoscenza per altro mezzo e dovrebbe aver presentato dichiarazione ICI/IMU, anche a voler venire incontro al contribuente: 1) la notifica di accertamenti pregressi che coinvolgano aree fabbricabili comporta che il contribuente sia venuto a conoscenza dell'edificabilità al più tardi con l'accertamento; 2) se proprio proprio residuino incertezze, anche a voler tener conto dell'eventuale affidamento ex legge 212/2000, il tributo è dovuto.
mafalda rossi
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La cosa strana è che l'accertamento IMU è stato emesso in conformità sia al parere ministeriale di cui alla circolare 3/DF del 2012, che allo statuto del contribuente, richiedendo solo il valore venale - tributo secco, senza né interessi né sanzioni. pertanto non capisco perché debba annullare l'atto.
Anche perché , non trovo da nessuna parte che la mancata comunicazione da parte dell'ente, venga sanzionata con la giustificazione del non versamento del tributo come area fabbricabile, al più abbracciando la tesi pro contribuente senza sanzioni ed interessi.

Vi ringrazio del riscontro
Unborn
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Mai visto una Cassazione annullare o confermare annullamento di accertamento per tale motivazione. Di al tuo ente di cambiare avvocato
Vanzini
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Unborn ha scritto:Mai visto una Cassazione annullare o confermare annullamento di accertamento per tale motivazione. Di al tuo ente di cambiare avvocato
Anche perchè l'iter di approvazione di un PRG ora PUG o variante, prevede la pubblicazione delle variazioni presso la segreteria comunale a libera visione di tutti. Gli interessati possono presentare osservazioni e/o contestazioni, la PA è tenuta a controdedurre tali osservazioni. Di conseguenza anche se il Comune ha omesso la notifica è difficile sostenere che non era a conoscenza del cambio di destinazione urbanistica dei terreni. Scommetto che se vai a fondo della questione probabilmente trovi che queste persone hanno presentato un'osservazione in fase di pubblicazione del piano.
V. R.
Unborn
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Diciamo che comunque la comunicazione di variazione natura da agricolo a edificabile è un obbligo di legge alldilà della pubblicità all'albo del PRG. Il nocciolo è un altro: che comunque la mancata comunicazione non fa cadere il presupposto d'imposta o non fa variare la natura del terreno stesso (quindi un terreno reso edificabile non torna agricolo perchè manca la comunicazione da parte dell'ente all'interessato).....al massimo appunto, si dicuterà della sanzione.
mafalda rossi
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Unborn ha scritto:Mai visto una Cassazione annullare o confermare annullamento di accertamento per tale motivazione. Di al tuo ente di cambiare avvocato
per la serie l'avvocato mi ha risposto che ho sbagliato e che non conosco la norma in assenza di notifica fatta tra l'altro ad altro soggetto il contribuente non deve versare nulla....
Unborn
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mafalda rossi ha scritto:
Unborn ha scritto:Mai visto una Cassazione annullare o confermare annullamento di accertamento per tale motivazione. Di al tuo ente di cambiare avvocato
per la serie l'avvocato mi ha risposto che ho sbagliato e che non conosco la norma in assenza di notifica fatta tra l'altro ad altro soggetto il contribuente non deve versare nulla....

che si diverta pure con un ricorso allora....
mafalda rossi
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Unborn ha scritto:
mafalda rossi ha scritto:
Unborn ha scritto:Mai visto una Cassazione annullare o confermare annullamento di accertamento per tale motivazione. Di al tuo ente di cambiare avvocato
per la serie l'avvocato mi ha risposto che ho sbagliato e che non conosco la norma in assenza di notifica fatta tra l'altro ad altro soggetto il contribuente non deve versare nulla....

che si diverta pure con un ricorso allora....
la pretesa è che lui non si costituisce , quindi il comune verrà condannato
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