preavviso durante la prima metà del periodo di prova
art. 20, comma 6 CCNL Funzioni Locali
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato.
Decorsa la metà del periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'ente deve essere motivato.
art. 12 CCNL 09/05/2006
Esistono eccezioni se il recesso avviene a seguito di vincita di concorso in altra amministrazione.
Esistono eccezioni se il recesso avviene a seguito di vincita di concorso in altra amministrazione.
Sì, una volta quella regola dei 15gg = 1 gg preavviso era prevista nel vecchio contratto, ma solo per i tempi determinati:
Tuttavia adesso il nuovo contratto 2018 non prevede più l'obbligo di preavviso per i contratti TD:ART.7 CCNL 14/9/2000
comma 7. In tutti i casi in cui il CCNL del 6.7.1995 prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dai commi 6 e 9 del presente articolo, per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e comunque non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno.
CCNL 21/05/2018
art. 51, comma 2
2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla durata prevista del rapporto di lavoro, può essere sottoposto ad un periodo di prova, secondo la disciplina, dell’art. 20, non superiore comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a quanto previsto dall’art. 20 in qualunque momento del periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione di cui al comma 1, indicati nel citato articolo. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in essere dall’ente deve essere motivato.
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radiopearl
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La norma del giorno ogni 15 di contratto è presente anche nell'ultimo CCNL, art. 51, comma 4
4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di
quelli previsti dal comma 10 dell’art. 50 e dal comma 2 del presente articolo, per il
rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno
per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non
può superare i 30 giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno. In
caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla metà, con
arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione di unità derivante dal
computo.
4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione del rapporto con
preavviso o con corresponsione dell’indennità sostitutiva dello stesso, ad eccezione di
quelli previsti dal comma 10 dell’art. 50 e dal comma 2 del presente articolo, per il
rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno
per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non
può superare i 30 giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno. In
caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla metà, con
arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione di unità derivante dal
computo.

