ratifica variazioni bilancio
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PINCOPALLO
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Per "chiarirlo con certezza" basta leggere il comma 4 dell'articolo 175 del TUEL.
((2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:
a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia
scaduto il predetto termine;
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a me pare chiaro che "articolo51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" riguarda le regioni, non i comuni....
a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia
scaduto il predetto termine;
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a me pare chiaro che "articolo51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118" riguarda le regioni, non i comuni....
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PINCOPALLO
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Mi aspettavo che qualcuno avrebbe fatto questa osservazione: al riguardo osservo che:Minformo ha scritto:Il termine è di 90 giorni, non 60.
Art. 109 comma 2-bis della legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, CURA ITALIA).
1) il comma 2-bis dell’art. 109 costituisce espressamente una deroga all’art. 51 del d. Lgs. 118/2011, e tale art. 51 è contenuto nel titolo III del 118, che riguarda l’ordinamento finanziario e contabile delle regioni (mentre le norme per gli enti locali sono contenute nel successivo titolo IV (e specificatamente nell’art. 74);
2) lo stesso comma 2-bis specifica (lettera b) che in caso di mancata o parziale ratifica l’organo consiliare è tenuto ad adottare con legge i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata: ed è evidente che non può riferirsi al consiglio comunale, ma a quello regionale;
3) ripeto quindi - dal mio precedente post - che per i comuni vale il termine di sessanta giorni previsto dal comma 4 dell’art. 175 del TUEL (comma che è stato inserito dal sopra ricordato articolo 74 del d. lgs. 118).
Infatti è del tutto evidente che riguarda le regioni.
Nel mio comune, nonostante i numerosi solleciti (io sono capogruppo di minoranza) hanno fatto passare oltre 70 giorni senza consiglio.
Ora vale questa procedura:
http://www.forgionegianluca.it/CONTABIL ... azione.php
???
Nel mio comune, nonostante i numerosi solleciti (io sono capogruppo di minoranza) hanno fatto passare oltre 70 giorni senza consiglio.
Ora vale questa procedura:
http://www.forgionegianluca.it/CONTABIL ... azione.php
???
- AsproMonte
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Confermo 60 giorni (nonostante anche ANCI sulle sue schede dicesse che il termine di 90 giorni valesse anche per i comuni e non solo per le regioni) ma ci si può avvalere del termine di sospensione dei procedimenti dal 23 febbraio al 15 maggio dell'art. 103 D.L. n. 18/2020 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
- AsproMonte
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Non ne fa espresso riferimento perché è una norma generale 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!

