CONTABILITA ECONOMICA SEMPLIFICATA
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finanziaria 5
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- Iscritto il: 12/01/2015, 10:29
Per i comuni sotto i 5000 abitanti che intendono allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con modalita' semplificate devono comunque approvare con un atto o tale facoltà è automatica ed è sufficiente specificarlo nella delibera stessa di approvazione del rendiconto? Grazie
.... non sono d'accordo (opinioni personali) sull'esigenza/ragioni "di esercitare prima dell'approvazione consuntivo tale facoltà", non si evince da nessun dettato, tra l'altro l'ultima norma di modifica all'art. 232 del TUEL, che pone a regime e, non solo quindi per il 2019, l'opzione per i piccoli comuni di esercitare tale facoltà, avviene tramite il cosiddetto "decreto fiscale" di fine 2019.
Espletare tale facoltà congiuntamente all'approvazione del rendiconto, passaggi di giunta e consiglio, ritengo che sia ampiamente sufficiente.
Espletare tale facoltà congiuntamente all'approvazione del rendiconto, passaggi di giunta e consiglio, ritengo che sia ampiamente sufficiente.
Io penso di agire nel seguente modo:
- con la delibera di giunta che approva la relazione al rendiconto:
1) dare atto che nella compilazione del prospetto "incriminato" (allegandolo alla relazione) si è proceduto mediante il "metodo semplificato"
2) proporre al consiglio comunale di adottare tale metodo.
Poi, con la delibera del Consiglio che approva il rendiconto, "aderire" alla proposta della giunta.
- con la delibera di giunta che approva la relazione al rendiconto:
1) dare atto che nella compilazione del prospetto "incriminato" (allegandolo alla relazione) si è proceduto mediante il "metodo semplificato"
2) proporre al consiglio comunale di adottare tale metodo.
Poi, con la delibera del Consiglio che approva il rendiconto, "aderire" alla proposta della giunta.
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SOLVECOAGULA
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- Iscritto il: 11/02/2016, 12:17
Sono assai d'accordo.trombetta ha scritto:.... non sono d'accordo (opinioni personali) sull'esigenza/ragioni "di esercitare prima dell'approvazione consuntivo tale facoltà", non si evince da nessun dettato, tra l'altro l'ultima norma di modifica all'art. 232 del TUEL, che pone a regime e, non solo quindi per il 2019, l'opzione per i piccoli comuni di esercitare tale facoltà, avviene tramite il cosiddetto "decreto fiscale" di fine 2019.
Espletare tale facoltà congiuntamente all'approvazione del rendiconto, passaggi di giunta e consiglio, ritengo che sia ampiamente sufficiente.
E' assolutamente vero che l'avvalersi della facoltà va esplicitato, ma ritengo che la stessa deliberazione di approvazione del rendiconto potrebbe disporre l'esercizio della facoltà.
Solo per non appesantire la medesima e se allo stesso redattore della deliberazione risulta più agevole redigere un atto separato in cui si deliberi l'esercizio della facoltà, bene, ma anche nella stessa deliberazione di approvazioned del rendiconto è pienamente sufficiente.

