Premio art. 63, c 1 dl 18 20 DECORRENZA

STIPENDI
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Iscritto il: 26/12/2014, 18:32

Per i dipendenti che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno
precedente di importo non superiore a 40.000euro è previsto un premio, per il mese di
marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100euro da rapportare
al numero di giorni di lavoro del mese svolti nella propria sede di lavoro.

Secondo voi il mese di MARZO va considerato intero oppure dalla data del decreto, come va fatto il calcolo?

Grazie
Robertsardinia
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Iscritto il: 11/01/2018, 14:04

Io calcolo tutto il mese meno i giorni di telelavoro.
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AsproMonte
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Iscritto il: 16/02/2018, 17:02

E se capita di lavorare mezza giornata in ufficio e mezza giornata da casa? :?
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
Robertsardinia
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Iscritto il: 11/01/2018, 14:04

AsproMonte ha scritto:E se capita di lavorare mezza giornata in ufficio e mezza giornata da casa? :?
la maggior parte delle ore sono state lavorate in ufficio e lo calcolo tutto lavorativo.

Però nulla vieta a mio parere un calcolo rapportato alle ore, ovviamente dipende dall'organizzazione dell'ufficio e da quanto dipendenti si devono gestire...
Per me è meglio il primo metodo.
giacco71
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Iscritto il: 08/01/2015, 20:48

4 MISURE SPECIFICHE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI
Nel presente paragrafo sono forniti chiarimenti in merito alle questioni attinenti alle
disposizioni del Decreto relative a premio ai lavoratori dipendenti (articolo 63).
4.1 Premio ai lavoratori dipendenti. Calcolo dei giorni
QUESITO: I giorni per l’attribuzione del bonus previsto dall’articolo 63 del
Decreto, devono essere conteggiati da calendario o da contratto (cioè in 26.esimi o
in 30.esimi)?

RISPOSTA: In assenza di precisazioni risultanti dalla lettera della norma e/o dalla
relazione illustrativa, si ritiene che al fine del calcolo complessivo dei giorni
rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante ai sensi dell’articolo 63 del Decreto, rilevi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e
le ore lavorabili come previsto contrattualmente.

"Inoltre, in considerazione della finalità della norma che vuole premiare i dipendenti
che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro
non devono considerarsi nel rapporto - né al numeratore né al denominatore - le
giornate di ferie o di malattia. " Su quest'ultimo passaggio non capisco oppure mi sfugge qualcosa ma non è una contraddizione???
STIPENDI
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Iscritto il: 26/12/2014, 18:32

Cel Servizi - Bollettino di "Paweb.it - Il quotidiano dell'ente locale" n. 4151 del 06 aprile 2020

Il paradosso del premio di 100 euro: le ferie non lo tagliano, il lavoro agile sì


…….. In conclusione rimangono esclusi dal bonus solo i dipendenti che hanno prestato la propria attività in smart-working: è singolare rilevare che il dipendente in servizio tutto il mese, ma che nella seconda metà di marzo ha dovuto accedere al lavoro agile, riceverà un premio dimezzato rispetto al proprio collega in ferie per due settimane.
CICCO
Messaggi: 271
Iscritto il: 31/12/2014, 11:19

:oops:
Ultima modifica di CICCO il 07/04/2020, 14:56, modificato 1 volta in totale.
RIKKK
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Iscritto il: 05/02/2018, 14:20

Data la finalità del premio e la ratio di fondo, credo ci sia un errore di "espressione" al punto 4.4............attendo una errata corrige o una delucidazione....

In merito ai giorni da considerare al denominatore, in alcuni siti si trova giustamente una "impostazione" a 22 giorni, considerato potenzialmente il numero massimo dei giorni di servizio di Marzo: infatti, se consideriamo la base contrattuale a 26esimi, non erogheremo a nessuno i 100 euro, dato che il numero max. dei gg lavorabili è di n. 22.
ruggero
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Iscritto il: 09/01/2015, 11:01

io per ora attendo. Non mi va di fare un lavoro doppio. Il punto 4.4 è totalmente privo di senso.
RIKKK
Messaggi: 106
Iscritto il: 05/02/2018, 14:20

Vi informo che è stata pubblicata la risoluzione 18/e del 09.04.2020, dove in pratica viene disconosciuto quanto esposto nella circolare 8/E del 03.04.2020.

In sostanza

> il Premio spetta solo per i giorni di reale presenza fisica, escludendo ferie / malattia / congedi / ecc (come logico)
> il mese va impostato su 22 giorni lavorabili in caso di settimana lavorativa dal lun. al ven. (come per tutte le misure fiscali che sono impstate in base ai giorni di calendario > 365 gg / anno).

Buona Pasqua a tutti.
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