art. 112 d.l. 18/2020: per sospensione mutui , non avendo ancora il bilancio 20/22 approvato, significa che la quota capitale dei mutui di competenza 2020 non la devo iscrivere in bilancio 2020 ?
grazie
SOSPENSIONE MUTUI
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matteo.sperandeo
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- Iscritto il: 17/12/2019, 22:35
Vorrei cercare di capire anche io!!! Avevo in mente di istituire un nuovo capitolo, spese correnti, dove far confluire le quote capitali mutui MEF ed impegnare per emergenza COVID. Dal 2021 riprendo lo stanziamento in bilancio dell’ammortamento mutui MEF!! Chi ma da conforto ??? Grazie
- AsproMonte
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- Iscritto il: 16/02/2018, 17:02
La sospensione non riguarda solo la prima rata? Viene rimandata anche quella di dicembre? 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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PINCOPALLO
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- Iscritto il: 29/12/2014, 19:20
Certo: l'art. 112 del DL 18/2020 differisce il pagamento delle quote capitale in scadenza nell'anno 2020.AsproMonte ha scritto:La sospensione non riguarda solo la prima rata? Viene rimandata anche quella di dicembre?
- raffaelegranitto
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- Iscritto il: 10/01/2015, 22:11
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibilePINCOPALLO ha scritto:Certo: l'art. 112 del DL 18/2020 differisce il pagamento delle quote capitale in scadenza nell'anno 2020.AsproMonte ha scritto:La sospensione non riguarda solo la prima rata? Viene rimandata anche quella di dicembre?
Da EntiLocali&PA del 20 marzo 2020
Sospensione quota capitale mutui enti locali
L'articolo 112 ha previsto per gli enti locali che il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente al 17 marzo, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, trasferiti al Mef in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del Dl 269/2003, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il risparmio di spesa derivante è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza Covid-19. Questa sospensione non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'articolo 1, comma 10, del Dl 35/2013, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali colpiti da eventi sismici."
Raffaele Granitto
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Robertsardinia
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- Iscritto il: 11/01/2018, 14:04
Io la iscriverei perchè comunque potresti aver necessità per spese legate all'emergenza.angelo sessa ha scritto:art. 112 d.l. 18/2020: per sospensione mutui , non avendo ancora il bilancio 20/22 approvato, significa che la quota capitale dei mutui di competenza 2020 non la devo iscrivere in bilancio 2020 ?
grazie
Male che vada andranno in avanzo..
Scusate la precisazione, magari superflua , ma quando si dice "è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale", significa che se il piano di ammortamento scadeva nel 2040, ora sarà in scadenza nel 2041?
Grazie
Grazie
- AsproMonte
- Messaggi: 1761
- Iscritto il: 16/02/2018, 17:02
Io la interpreto così 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!

