Alleato a1 - quote accantonate

Rispondi
Robertsardinia
Messaggi: 424
Iscritto il: 11/01/2018, 14:04

Il nuovo prospetto da allegare al consuntivo . a1 - quote accantonate, prevede l'indicazione del FCDE

Alcune istruzioni che ho visto su internet dicono:

Consideriamo un ente che ha un fondo crediti di dubbia
esigibilità al 31.12.2018 di 2.000.
In sede di rendiconto 2019 il fondo crediti di dubbia
esigibilità è pari a 2.700
Nel bilancio di previsione 2019 le previsioni definitive
assestate di spesa sono pari a 500.


Cosa si intende per previsioni definitive assestate??? E' il FCDE stanziato nel preventivo?
Grazie
tizy
Messaggi: 28
Iscritto il: 07/01/2015, 16:48

si si intende l'fcde che hai iscritto a bilancio.
Avatar utente
raffaelegranitto
Messaggi: 801
Iscritto il: 10/01/2015, 22:11

Robertsardinia ha scritto:Il nuovo prospetto da allegare al consuntivo . a1 - quote accantonate, prevede l'indicazione del FCDE
Alcune istruzioni che ho visto su internet dicono:
Consideriamo un ente che ha un fondo crediti di dubbia
esigibilità al 31.12.2018 di 2.000.
In sede di rendiconto 2019 il fondo crediti di dubbia
esigibilità è pari a 2.700
Nel bilancio di previsione 2019 le previsioni definitive
assestate di spesa sono pari a 500.
Cosa si intende per previsioni definitive assestate??? E' il FCDE stanziato nel preventivo?
Grazie
Relativamente agli allegati al rendiconto 2019, il nuovo principio contabile applicato 4/1, prevede le seguenti semplificazioni :
a) gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti indicano solo l’oggetto dell’entrata e della spesa e non il capitolo e la relativa descrizione;
b) il capitolo di spesa con la relativa descrizione non è indicato quando l’entrata finanzia più capitoli di spesa e, in tale caso, gli importi degli impegni di competenza e delle risorse nel risultato di amministrazione al 31/12 sono aggregati e riferiti ad un unico oggetto della spesa;
c) per le risorse nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell’esercizio di riferimento, per le quali non è stato previsto il capitolo di entrata nel bilancio, è indicato il capitolo di entrata dell’esercizio in cui l’entrata è stata accertata;
d) per i fondi accantonati negli esercizi precedenti che non sono stati stanziati nella spesa del bilancio dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce, è indicato il capitolo dell’esercizio in cui il fondo è stato iscritto in bilancio, con la relativa descrizione e l’esercizio di riferimento;
f) per le entrate accertate negli esercizi 2018 e precedenti è possibile indicare solo l’oggetto dell’entrata e non il capitolo con la relativa descrizione;
g) il capitolo di spesa con la relativa descrizione non è indicato quando la spesa non è stata stanziata in bilancio, ad esempio nel caso dell’accertamento di un’entrata non prevista in bilancio effettuato dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio o nel caso di quote del risultato di amministrazione non applicate nell'esercizio.
Raffaele Granitto
Robertsardinia
Messaggi: 424
Iscritto il: 11/01/2018, 14:04

Chiarissimo!!!!
Grazie!!!
PINCOPALLO
Messaggi: 891
Iscritto il: 29/12/2014, 19:20

raffaelegranitto ha scritto: .... a) gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti indicano solo l’oggetto dell’entrata e della spesa e non il capitolo e la relativa descrizione;
Scusa se mi permetto, ma la indicazione del solo oggetto, e non del capitolo e relativa descrizione, è consentita non agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ma solamente agli enti locali che non adottano il PEG, e queste due categorie NON sono equivalenti; l'art. 169, comma 3, del TUEL consente infatti agli enti con popolazione inferiore a 5.00 abitanti la facoltà di non adottare il PEG.
In concreto non penso che esistano enti sprovvisti di PEG (anche se ciò è astrattamente possibile): il principio contabile n. 4/1 al paragrafo 9.1 chiarisce infatti che la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli, e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli ""...costituisce il piano esecutivo di gestione ... ""; quindi se il tuo software gestisce - come avviene generalmente - i capitoli/articoli significa che le tipologie di entrata ed i programmi di spesa sono stati ripartiti, e quindi tale articolazione in capitoli/articoli è il tuo PEG.
Avatar utente
raffaelegranitto
Messaggi: 801
Iscritto il: 10/01/2015, 22:11

PINCOPALLO ha scritto:
raffaelegranitto ha scritto: .... a) gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti indicano solo l’oggetto dell’entrata e della spesa e non il capitolo e la relativa descrizione;
Scusa se mi permetto, ma la indicazione del solo oggetto, e non del capitolo e relativa descrizione, è consentita non agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ma solamente agli enti locali che non adottano il PEG, e queste due categorie NON sono equivalenti; l'art. 169, comma 3, del TUEL consente infatti agli enti con popolazione inferiore a 5.00 abitanti la facoltà di non adottare il PEG.
In concreto non penso che esistano enti sprovvisti di PEG (anche se ciò è astrattamente possibile): il principio contabile n. 4/1 al paragrafo 9.1 chiarisce infatti che la ripartizione delle tipologie di entrata in categorie, capitoli ed eventualmente in articoli, e dei programmi di spesa in macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli ""...costituisce il piano esecutivo di gestione ... ""; quindi se il tuo software gestisce - come avviene generalmente - i capitoli/articoli significa che le tipologie di entrata ed i programmi di spesa sono stati ripartiti, e quindi tale articolazione in capitoli/articoli è il tuo PEG.
In effetti è cosi. Lo interpretato secondo il punto "10.4 Obbligatorietà del PEG
Il PEG è uno strumento obbligatorio per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per i restanti Comuni è facoltativo ma se ne auspica l’adozione anche in forma semplificata."
Quindi la semplificazione non si applica a nessun Ente?.
Raffaele Garnitto
PINCOPALLO
Messaggi: 891
Iscritto il: 29/12/2014, 19:20

Le "semplificazioni" che hai elencato nel tuo post del 16 marzo si applicano, tranne quella indicata alla lettera a) per i motivi già detti; al riguardo voglio aggiungere che non avrebbe molto senso ritenerla applicabile ai comuni inferiori a 5.000 abitanti che, disponendo della articolazione in capitoli/articoli (e quindi del PEG), dovrebbero indicare solo l'oggetto della spesa ma non il capitolo (dato di cui evidentemente dispongono).
Rispondi