come tutti sappiamo il D.L 124/2019, convertito in legge 157/2019, ha rimosso le limitazioni che l'art 13 del Lgs 472/1997 poneva all'applicazione del ravvedimento operoso ai tributi locali. Alla luce delle nuove disposizioni normative che consentono di sanare posizioni debitorie risalenti al 2015 , l'amm.ne vorrebbe invitare,con apposito manifesto, i contribuenti a sanare posizioni irregolari rivolgendosi all'ufficio tributi per il calcolo del ravvedimento.
Ritenete che questo possa essere un servizio che debba svolgere l'ufficio o è invece un adempimento spontaneo del contribuente?
ravvedimento operoso
- lucio guerra
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assolutamente da evitare, a mio avviso
se ci sono situazioni puntuali e limitate che vengono in evidenza prima della emissione di avvisi di accertamento, si può "invitare" il contribuente ad effettuare il ravvedimento, ma assolutamente da evitare "Un Manifesto"
è da evidenziare che per gli immobili in categoria D dove il versamento da accertamento spetta al Comune, l'agevolazione del ravvedimento rappresenta un importante perdita di gettito per le casse comunali
quindi in estrema sintesi, cerchiamo di agevolare versamenti spontanei, ma nei limiti
se ci sono situazioni puntuali e limitate che vengono in evidenza prima della emissione di avvisi di accertamento, si può "invitare" il contribuente ad effettuare il ravvedimento, ma assolutamente da evitare "Un Manifesto"
è da evidenziare che per gli immobili in categoria D dove il versamento da accertamento spetta al Comune, l'agevolazione del ravvedimento rappresenta un importante perdita di gettito per le casse comunali
quindi in estrema sintesi, cerchiamo di agevolare versamenti spontanei, ma nei limiti
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MAYAFINANZA
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Ha ragione Lucio. Il ravvedimento deve essere effettuato dal contribuente: effettuare il calcolo (e soprattutto pubblicizzarlo ufficialmente) fa decadere il presupposto di applicazione del ravvedimento.
Gli amministratori dovrebbero studiare un pò la materia prima di proporre iniziative fantasiose, ma purtroppo sappiamo che non succede quasi mai.
Gli amministratori dovrebbero studiare un pò la materia prima di proporre iniziative fantasiose, ma purtroppo sappiamo che non succede quasi mai.
Condivido in toto le risposte precedenti: non spetta al Comune favorire o agevolare il ravvedimento del contribuente, che deve essere spontaneo e non eteroindotto (men che meno per motivi elettorali). Oltre a perdere quote importanti di gettito di imposta sui fabbricati D, specialmente in prospettiva futura bisogna considerare la misura ridottissima della sanzione e l'inconsistenza del tasso di interesse da ravvedimento. Si dà oltretutto un'impressione pessima ai contribuenti sul fronte della doverosa tempestività dei pagamenti e può rendere assai aleatori gli incassi alle scadenze; trovo anzi che bisognerebbe sveltire la tempistica degli accertamenti d'ufficio almeno per gli anni più risalenti..
- AsproMonte
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Mi ripeto ma anch'io concordissimo con Lucio Guerra 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
in compenso l'ha studiata bene il legislatore, favorendo ed agevolando chi non paga per tempo, paradossalmente incentivando tale comportamento.MAYAFINANZA ha scritto: Gli amministratori dovrebbero studiare un pò la materia prima di proporre iniziative fantasiose, ma purtroppo sappiamo che non succede quasi mai.
lucio guerra ha scritto:assolutamente da evitare, a mio avviso
se ci sono situazioni puntuali e limitate che vengono in evidenza prima della emissione di avvisi di accertamento, si può "invitare" il contribuente ad effettuare il ravvedimento, ma assolutamente da evitare "Un Manifesto"
è da evidenziare che per gli immobili in categoria D dove il versamento da accertamento spetta al Comune, l'agevolazione del ravvedimento rappresenta un importante perdita di gettito per le casse comunali
quindi in estrema sintesi, cerchiamo di agevolare versamenti spontanei, ma nei limiti
Approfitto della discussione per chiedere un chiarimento (occupandomi prevalentemente di contabilità): avvisi di accertamento emessi il 4/12/2019 per OMESSO versamento IMU 2017 e 2018 (fabbricati D). Il 19/12/19 arriva istanza di ricorso-reclamo con mediazione nella quale viene chiesta la riduzione a 1/7 della sanzione per versamento entro due anni o, in alternativa, la riduzione al 10% delle sanzioni per accertamento con adesione.
Premesso che non c'è materia oggetto di accertamento con adesione, essendo l'avviso basato su soli fabbricati, la valutazione la devo fare sull'ammissibilità della riduzione della sanzione per ravvedimento lungo. Voi cosa ne pensate? E' sostenibile la tesi che ormai essendo stato notificato l'avviso il contribuente non ha più facoltà di ravvedersi? Oppure ha ragione il contribuente nel momento in cui sostiene che questo nuovo ravvedimento lungo si deve applicare in ogni caso in cui venga chiesto e si rientri nel termine biennale del D.L 124/2019?
Grazie infinite a chi può darmi una mano
- AsproMonte
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Il contribuente se voleva poteva ravvedersi di suo, pensarci dopo aver ricevuto un avviso di accertamento è troppo facile 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
- lucio guerra
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Ti puoi ravvedere, in maniera spontanea, prima di ricevere un avviso di accertamento
Da quel momento in poi il procedimento è di accertamento e relative conseguenze
Da quel momento in poi il procedimento è di accertamento e relative conseguenze

