grazie
tetto spese informatica art 1 comma 515 L. 208-2015
-
SILVIA EMANUELLI
- Messaggi: 398
- Iscritto il: 03/01/2015, 9:02
Il piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento per il triennio 2020/2022 deve essere ancora fatto alla luce delle modifiche apportate dal D.L. 12472019 e dalla disapplicazione delle limitazioni di spesa? Anche per le spese informatiche quindi non vige più il limite?
- AsproMonte
- Messaggi: 1761
- Iscritto il: 16/02/2018, 17:02
Ma esiste ancora quel piano tra l'altro? 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
penso che il dubbio sia legittimo..ricorda "se non sta scritto da qualche parte" la corte dei conti fra qualche anno è capace di censurare delle decisioni prese sotto la spinta dell'emergenza.
cmq detto, per come ho interpretato questo il limite dal 2020 è venuto meno per gli enti locali.
finanziaria 2020 art. 1
comma 610. Le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli
enti locali nonche' delle societa' dagli stessi partecipate,
assicurano, per il triennio 2020-2022un risparmio di spesa
annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la
gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio
2016-2017.
cmq detto, per come ho interpretato questo il limite dal 2020 è venuto meno per gli enti locali.
finanziaria 2020 art. 1
comma 610. Le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli
enti locali nonche' delle societa' dagli stessi partecipate,
assicurano, per il triennio 2020-2022un risparmio di spesa
annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la
gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio
2016-2017.
scusa ma non dice
610. Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali nonché delle società dagli stessi partecipate, assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.
per cui per noi rimane il vecchio tetto?
grazie
610. Le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali nonché delle società dagli stessi partecipate, assicurano, per il triennio 2020-2022, anche tramite il ricorso al riuso dei sistemi e degli strumenti ICT (Information and Communication Technology), di cui all'articolo 69 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, un risparmio di spesa annuale pari al 10 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico sostenuta nel biennio 2016-2017.
per cui per noi rimane il vecchio tetto?
grazie
Concordo con Ulifa.
Dal 2020 non esiste più nessun limite per regioni e enti locali.
Al limite sussiste l'obbligo di cui al comma 512 della legge 208/2015 ossia:
"Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali ...
Se fosse rimasto in vigore il "vecchio limite", a parere mio, secondo il detto "Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", il comma 610 non si sarebbe dovuto limitare a stabilire:
"con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali ..."
Dal 2020 non esiste più nessun limite per regioni e enti locali.
Al limite sussiste l'obbligo di cui al comma 512 della legge 208/2015 ossia:
"Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali ...
Se fosse rimasto in vigore il "vecchio limite", a parere mio, secondo il detto "Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit", il comma 610 non si sarebbe dovuto limitare a stabilire:
"con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali ..."

