ACCERTAMENTO IMU 2014 NOTIFICATO A MEZZO RACC/AR15/01/20

ROMEO14
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A un mio conoscente è arrivato un accertamento IMU 2014 (data dell'accertamento 18/09/2019) notificato tramite raccomandata il 15/01/2020.
Può chiedere l'annullamento del provvedimento per decorsi termini (5 anni) oppure deve per forza far ricorso in CTP?
Ho provato a verificare in Internet, ma sulle notifiche tra decadenza, prescrizione mi si è aperto un mondo di ipotesi.
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AsproMonte
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La data di spedizione della raccomandata che vedi sulla busta qual è? Fa fede per la scadenza dei 5 anni la data del timbro postale sulla busta ;)
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
ROMEO14
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AsproMonte ha scritto:La data di spedizione della raccomandata che vedi sulla busta qual è? Fa fede per la scadenza dei 5 anni la data del timbro postale sulla busta ;)
3 gennaio 2020

Ricorso CTP o richiesta di annullamento autotutela?
Kaleb
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Iscritto il: 08/07/2018, 15:56

Se la consegna all'agente postale per la spedizione è successiva al 31 dicembre del 5° anno successivo alla data di esigibilità del tributo l'ufficio è incorso in decadenza, che non può essere prorogata o interrotta in alcun caso. Consiglio un'istanza in autotutela (strada più economica e meno invasiva per entrambi), con l'avvertenza di preparare il ricorso-reclamo, da eventualmente presentare prima del 60° giorno dalla notifica.
mafalda rossi
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Non era mai capitato, almeno da quando sto nell'ufficio tributi di ricevere dalle Poste le cartoline di ritorno prive del soggetto ricevente , inoltre negli ultimi giorni le ricevute che ci vengono recapitate recano solo un timbro , quello della notifica al contribuente.
Consigliate di scrivere alla direzione postale e contestare il quanto?
Kaleb
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Nel senso che non è apposta la firma né di chi riceve né dell'addetto postale consegnatario? Non mi sembra conforme a quanto dispone la normativa PP.TT.
mafalda rossi
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Kaleb ha scritto:Nel senso che non è apposta la firma né di chi riceve né dell'addetto postale consegnatario? Non mi sembra conforme a quanto dispone la normativa PP.TT.
Esatto

Altre , invece recano solo la data di ricevimento con una firma….. dato che gli avvisi sono partiti a dicembre 2019 abbiamo necessità di avere certezza che la presa in carico delle Poste sia entro e non oltre il 31/12/2019.... a parte che per le registrazioni delle notifiche ai fini anche dell'eventuale recupero coatto ci serve avere la prima data , vero?
Kaleb
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Iscritto il: 08/07/2018, 15:56

Se dovete spedire un certo numero di raccomandate A/R (per intenderci non una sola) suggerisco di predisporre una distinta contenente numero progressivo della raccomandata (meglio se i numeri li traete dal rotolo adesivo numerico in sequenza, se usate Poste Italiane), nominativo e indirizzo, che verrà poi stampigliata dall'impiegato postale in sede di accettazione dei plichi: in questo caso è riportata la data di consegna alla posta. Oltretutto evitate di compilare le ricevute a ricalco, con economie di tempo.

Se l'avviso di ricevimento riporta la firma del ricevente senza nessun'altra indicazione significa che è ricevuto dal destinatario.

La data per prevenire la decadenza quinquennale dell'accertamento è la prima, la data per presentare ricorso è quella di ricevimento/avvenuta notifica (sempre questa seconda è la data cui si riferiscono i termini ulteriori ai fini di riscossione coattiva).
mafalda rossi
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Kaleb ha scritto:Se dovete spedire un certo numero di raccomandate A/R (per intenderci non una sola) suggerisco di predisporre una distinta contenente numero progressivo della raccomandata (meglio se i numeri li traete dal rotolo adesivo numerico in sequenza, se usate Poste Italiane), nominativo e indirizzo, che verrà poi stampigliata dall'impiegato postale in sede di accettazione dei plichi: in questo caso è riportata la data di consegna alla posta. Oltretutto evitate di compilare le ricevute a ricalco, con economie di tempo.
Utilizziamo questo sistema con la predisposizione "distinta posta" ma l'ufficio protocollo sostiene che una copia all'ufficio non sempre viene rilasciata (nutro dubbi)

Se l'avviso di ricevimento riporta la firma del ricevente senza nessun'altra indicazione significa che è ricevuto dal destinatario. Certo

La data per prevenire la decadenza quinquennale dell'accertamento è la prima, la data per presentare ricorso è quella di ricevimento/avvenuta notifica (sempre questa seconda è la data cui si riferiscono i termini ulteriori ai fini di riscossione coattiva).
Sulla cartolina a volte c'è un solo timbro in altre alcuno. In tal caso che facciamo?
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AsproMonte
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Kaleb ha scritto:Se la consegna all'agente postale per la spedizione è successiva al 31 dicembre del 5° anno successivo alla data di esigibilità del tributo l'ufficio è incorso in decadenza, che non può essere prorogata o interrotta in alcun caso. Consiglio un'istanza in autotutela (strada più economica e meno invasiva per entrambi), con l'avvertenza di preparare il ricorso-reclamo, da eventualmente presentare prima del 60° giorno dalla notifica.
Concordo ;)
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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