errata esigibilità impegno come sistemare ?

PINCOPALLO
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MICOL ha scritto:è possibile fare nel 2020 una variazione di esigibilità su un impegno 2019 parte corrente(no investimenti, non entrata vincolata) relativo ad una prestazione non effettuata nell'anno 2019 per motivi imputabili al prestatore e cambiare il termine di esigibilità al 31/12/2020 con nuovo impegno nel 2020?
ho trovato che alcuni comuni fanno questo tipo di determine , ma non ne capisco il motivo
Certo che è possibile: tale reimputazione, conseguente alla variazione di esigibilità, si effettua in occasione del riaccertamento ordinario dei residui.
MICOL
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grazie ma non ne capisco il senso visto che si tratta di spese che non passano tramite FPV

non avrebbe più senso mandare in avanzo nel 2019 visti che la prestazione non è avvenuta e fare una nuova determina nel 2020?
PINCOPALLO
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MICOL ha scritto:grazie ma non ne capisco il senso visto che si tratta di spese che non passano tramite FPV

non avrebbe più senso mandare in avanzo nel 2019 visti che la prestazione non è avvenuta e fare una nuova determina nel 2020?
Scusa, ma con la variazione di esigibilità si crea FPV (che appunto in entrata del 2020 assicura la copertura dell'impegno reimputato).
MICOL
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si ma queste sono spese correnti nè retribuzioni , ne opere pubbliche...come si crea FPV
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AsproMonte
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Si crea bloccando parte di avanzo ad FPV ;)
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
SOLVECOAGULA
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MICOL ha scritto:grazie ma non ne capisco il senso visto che si tratta di spese che non passano tramite FPV

non avrebbe più senso mandare in avanzo nel 2019 visti che la prestazione non è avvenuta e fare una nuova determina nel 2020?
Ha assolutamente senso.
Premessa: da quanto ne so, questa ECCEZIONE, per la parte corrente, eccezione poichè ciò è consentito in via eccezionale rispetto al principio generale in base al quale la reimputazione via FPV in parte corrente possa riguardare solo spese finanziate da entrate vincolate, è possibile solo per le forniture di beni. Da rileggere con attenzione il 4/2 su questo punto, non sono supersicuro in questo momento, ma attenzione.

Ha sicuramente senso, poichè è interesse dell'Ente finanziare la fornitura con risorse dell'anno precedente, e non con entrate correnti dell'anno che vanno risparmiate, piuttosto, per altro.
Il legislatore va dunque "ringraziato" (rido) poichè in certi particolari casi consente di non far confluire (e quindi "perdere" nell'avanzo libero che ha poi forti limiti se, quando, a cosa può essere applicato) una risorsa già impegnata, bensì, a patto che la non prestazione sia imputabile alla sfera del fornitore, di "convogliare e utilizzare", via reimputazione attraverso FPV, le risorse già dedicate dell'anno precedente.

Moltiplica il tuo caso su grandi cifre e chiediti se preferiresti dover trovare nuove entrate in parte corrente per finanziare un nuovo impegno oppure poter utilizzare un impegno dell'anno precedente, reimputato e autofinanziatosi con FPV.

Saluti.
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