Mobilità bloccata per cinque anni

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Mariangela
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Iscritto il: 09/06/2015, 10:52

L' articolo 14-bis della legge 26/2019 inserisce nell' art. 3 del dl 90/2014, convertito in legge 114/2014, un nuovo comma 5-septies, ai sensi del quale "i vincitori dei concorsi banditi dalle regioni e dagli enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale, sono tenuti a permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi"
Secondo voi nel contratto individuale di lavoro di un dipendente neo assunto deve essere indicata tale clausola?
Grazie
Matteo
Messaggi: 96
Iscritto il: 30/11/2017, 17:51

Potresti indicarlo, ma se la tua domanda è: se non lo indico allora non si applica allora no.
Anche se non lo scrivi nel contratto è una disposizione di legge e quindi va comunque applicata!
carlomagno
Messaggi: 498
Iscritto il: 02/01/2015, 15:19

la norma parla di "sede di prima destinazione" non di ente che ha assunto.
La mobilita e tra altro discrezionale...
elena1970
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Iscritto il: 28/07/2018, 11:15

io per sede di prima destinazione intendo il comune per cui si è vinto il concorso e con cui è stato stipulato il contratto di assunzione ... quindi secondo me sussiste il vincolo dei 5 anni
carlomagno
Messaggi: 498
Iscritto il: 02/01/2015, 15:19

Ma anche no. Intendi male ..
Ti facci un esempio al contrario..
Ma secondo te se vinci un concorso da vigile in un comune dopo un anno viene costituita un Unione non ti mandano in mobilità? Aspettano 4 anni per fare l unione?
Si parla di "sede di prima destinazione" scritta più che altro per i grossi enti per evitare spostamenti interni all'ente"
Tra altro non avrebbe senso bloccare uno per legge quando basta dirgli di no.
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