Pertinenza_IMU_ in caso di divorzio
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mafalda rossi
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Vi chiedo per il vincolo di pertinenzialità posto ciò che recita il codice civile, esiste una norma di legge che consente di riconoscere come pertinenza un immobile distante - quasi due Km da dove si ha l'abitazione, qualora questa sia l'unico garage detenuto dal contribuente, oltre ad un C2, se pur ai fini TARI lo dichiara la ex coniuge come pertinenza?
- AsproMonte
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Il vincolo pertinenziale è descritto dal codice civile che non parla di distanze limite per poter essere considerato un fabbricato a servizio di un altro 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
non esiste una norma che specifichi ciò. vi sono sentenze che specificano l'opposto in termini di distanza e mancanza del requisito di "contiguità spaziale" (Cassazione n.12855/2011 - Cassazione n.24104/2009 - Cassazione n.15688/2017)
...si pensi ad esempio che quel garage a 2km dall'abitazione possa essere venduto singolarmente in qualsiasi momento (manca durevolezza del vincolo) rispetto all'abitazione principale, oltre alla mancanza del chiaro servizio ed ornamento al bene principale recandosi in loco e valutando lo stato delle cose rispetto all'art.817 del c.c.
In linea di massima i caratteri della pertinenzialità sono:
- la durevole funzione di servizio e di ornamento della pertinenza rispetto alla cosa principale fornendole utilità ed abbellimento;
- la necessaria vicinanza tale da consentire la funzione di abbellimento o utilità della pertinenza rispetto al fabbricato
- volontà effettiva di destinazione da parte degli aventi diritto espressa attraverso la dichiarazione;
- identità tra il proprietario della cosa principale e il proprietario della cosa accessoria.
poi tutto è discutibile in termini di pertinenzialità. nelle grandi città ade esempio non è così raro avere un posto auto/garage lontano dalla propria abitazione. .
Secondo la Corte, non può essere riconosciuta l’esenzione IMU per il garage se la distanza dall’abitazione principale è tale che il vincolo pertinenziale può essere rimosso “secondo la convenienza del contribuente, senza necessità di radicali trasformazioni per una diversa destinazione”; tutto ciò sarebbe in contrasto con il principio di capacità contributiva..
...si pensi ad esempio che quel garage a 2km dall'abitazione possa essere venduto singolarmente in qualsiasi momento (manca durevolezza del vincolo) rispetto all'abitazione principale, oltre alla mancanza del chiaro servizio ed ornamento al bene principale recandosi in loco e valutando lo stato delle cose rispetto all'art.817 del c.c.
In linea di massima i caratteri della pertinenzialità sono:
- la durevole funzione di servizio e di ornamento della pertinenza rispetto alla cosa principale fornendole utilità ed abbellimento;
- la necessaria vicinanza tale da consentire la funzione di abbellimento o utilità della pertinenza rispetto al fabbricato
- volontà effettiva di destinazione da parte degli aventi diritto espressa attraverso la dichiarazione;
- identità tra il proprietario della cosa principale e il proprietario della cosa accessoria.
poi tutto è discutibile in termini di pertinenzialità. nelle grandi città ade esempio non è così raro avere un posto auto/garage lontano dalla propria abitazione. .
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mafalda rossi
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Tali pareri li avevo letti, a prescindere dalla disposizione del cc. il nostro non è un paese grande. Solo che se a livello normativo non si pone una restrizione in tale norma, la stessa viene usata come metodo per eludere le imposte, non sono rari casi in cui il garage più grande, si dichiara pertinenza ai fini IMU e non TARI, perché fittato ….Unborn ha scritto:non esiste una norma che specifichi ciò. vi sono sentenze che specificano l'opposto in termini di distanza e mancanza del requisito di "contiguità spaziale" (Cassazione n.12855/2011 - Cassazione n.24104/2009 - Cassazione n.15688/2017)
Secondo la Corte, non può essere riconosciuta l’esenzione IMU per il garage se la distanza dall’abitazione principale è tale che il vincolo pertinenziale può essere rimosso “secondo la convenienza del contribuente, senza necessità di radicali trasformazioni per una diversa destinazione”; tutto ciò sarebbe in contrasto con il principio di capacità contributiva..
...si pensi ad esempio che quel garage a 2km dall'abitazione possa essere venduto singolarmente in qualsiasi momento (manca durevolezza del vincolo) rispetto all'abitazione principale, oltre alla mancanza del chiaro servizio ed ornamento al bene principale recandosi in loco e valutando lo stato delle cose rispetto all'art.817 del c.c.
In linea di massima i caratteri della pertinenzialità sono:
- la durevole funzione di servizio e di ornamento della pertinenza rispetto alla cosa principale fornendole utilità ed abbellimento;
- la necessaria vicinanza tale da consentire la funzione di abbellimento o utilità della pertinenza rispetto al fabbricato
- volontà effettiva di destinazione da parte degli aventi diritto espressa attraverso la dichiarazione;
- identità tra il proprietario della cosa principale e il proprietario della cosa accessoria.
poi tutto è discutibile in termini di pertinenzialità. nelle grandi città ade esempio non è così raro avere un posto auto/garage lontano dalla propria abitazione. .
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mafalda rossi
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- Iscritto il: 09/01/2015, 10:46
condivido. lasciare alla libera interpretazione, o meglio di ciò che fa più comodo non è agevole per chi è posto al controllo.Unborn ha scritto:Sul fatto che le pertinenze andrebbero normate con più attenzione non vi è dubbio. Si pensi anche alle pertinenze in ambito aree edificabili dove vale tutto e il contrario di tutto e pochissimi sono i paletti certi.
Ad esempio, oggi mi sono imbattuta in una discussione con un contribuente estenuante: in presenza di due C6 mi paga correttamente la TASI (nel mio ente è attiva solo per le abitazioni principali e relative pertinenze) il C6 più piccolo, e lo stesso me lo dichiara ai fini tassa rifiuti, mentre il più grande parliamo di circa 170 mq no. Pertanto l'ho accertato per IMu non versata, mi dichiara che quello costituisce pertinenza. Gli ho rappresentato da quale ragionamento è scaturito l'accertamento IMu, ma lui non ne vuole sapere.
Ora se gli accordo la pertinenza in quello di 170mq , provvederò a emettere accertamento TASI sulla nuova pertinenza, e accerterò per omessa dichiarazione TARI . è corretto? C'è sostenibilità in questa linea?
Questo è un classico esempio del facciamo valere la pertinenza a seconda di quel che ci fa comodo. Io in un caso del genere, se l'ha dichiarata lui stesso (seppur per la TARI) e conferma con pagamento della TASI, lascerei le cose come stanno. Faccia pure ricorso, sarà un giudice terzo a dirmi se vuole fare il furbo o meno.
Se invece vuoi andargli incontro fai come detto da te, ma quantomeno gli farei fare dichiarazione IMU.
Se invece vuoi andargli incontro fai come detto da te, ma quantomeno gli farei fare dichiarazione IMU.
mafalda rossi ha scritto:condivido. lasciare alla libera interpretazione, o meglio di ciò che fa più comodo non è agevole per chi è posto al controllo.Unborn ha scritto:Sul fatto che le pertinenze andrebbero normate con più attenzione non vi è dubbio. Si pensi anche alle pertinenze in ambito aree edificabili dove vale tutto e il contrario di tutto e pochissimi sono i paletti certi.
Ad esempio, oggi mi sono imbattuta in una discussione con un contribuente estenuante: in presenza di due C6 mi paga correttamente la TASI (nel mio ente è attiva solo per le abitazioni principali e relative pertinenze) il C6 più piccolo, e lo stesso me lo dichiara ai fini tassa rifiuti, mentre il più grande parliamo di circa 170 mq no. Pertanto l'ho accertato per IMu non versata, mi dichiara che quello costituisce pertinenza. Gli ho rappresentato da quale ragionamento è scaturito l'accertamento IMu, ma lui non ne vuole sapere.
Ora se gli accordo la pertinenza in quello di 170mq , provvederò a emettere accertamento TASI sulla nuova pertinenza, e accerterò per omessa dichiarazione TARI . è corretto? C'è sostenibilità in questa linea?
In questo caso sta facendo il furbo quindi sarei dell'idea che il tuo accertamento IMU sia corretto e ti esporresti nel caso lo andassi ad annullare.
Ma ai fini TARI quello da 170 mq come te lo paga?
Questo non dovrebbe succedere... nel momento che ti arriva una dichiarazione TARI dobbiamo verificare cosa abbiamo in IMU e viceversa... altrimenti siamo noi che lasciamo scoperto il fianco.mafalda rossi ha scritto: non sono rari casi in cui il garage più grande, si dichiara pertinenza ai fini IMU e non TARI, perché fittato ….
Nei casi che mi dici se i garage sono affittati li accerti ai fini IMU portando a motivazione proprio il fatto che sono locati, magari indicando anche i dati del contratto di locazione presi su SIATEL.
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mafalda rossi
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_ STO AVENDO PROBLEMI CON L'AggancioDanieleGE ha scritto:mafalda rossi ha scritto:condivido. lasciare alla libera interpretazione, o meglio di ciò che fa più comodo non è agevole per chi è posto al controllo.Unborn ha scritto:Sul fatto che le pertinenze andrebbero normate con più attenzione non vi è dubbio. Si pensi anche alle pertinenze in ambito aree edificabili dove vale tutto e il contrario di tutto e pochissimi sono i paletti certi.
Ad esempio, oggi mi sono imbattuta in una discussione con un contribuente estenuante: in presenza di due C6 mi paga correttamente la TASI (nel mio ente è attiva solo per le abitazioni principali e relative pertinenze) il C6 più piccolo, e lo stesso me lo dichiara ai fini tassa rifiuti, mentre il più grande parliamo di circa 170 mq no. Pertanto l'ho accertato per IMu non versata, mi dichiara che quello costituisce pertinenza. Gli ho rappresentato da quale ragionamento è scaturito l'accertamento IMu, ma lui non ne vuole sapere.
Ora se gli accordo la pertinenza in quello di 170mq , provvederò a emettere accertamento TASI sulla nuova pertinenza, e accerterò per omessa dichiarazione TARI . è corretto? C'è sostenibilità in questa linea?
In questo caso sta facendo il furbo quindi sarei dell'idea che il tuo accertamento IMU sia corretto e ti esporresti nel caso lo andassi ad annullare.
Ma ai fini TARI quello da 170 mq come te lo paga?: NON LO DICHIARA _ Accertato per omessa denuncia
Questo non dovrebbe succedere... nel momento che ti arriva una dichiarazione TARI dobbiamo verificare cosa abbiamo in IMU e viceversa... altrimenti siamo noi che lasciamo scoperto il fianco.mafalda rossi ha scritto: non sono rari casi in cui il garage più grande, si dichiara pertinenza ai fini IMU e non TARI, perché fittato ….
Nei casi che mi dici se i garage sono affittati li accerti ai fini IMU portando a motivazione proprio il fatto che sono locati, magari indicando anche i dati del contratto di locazione presi su SIATEL.

