buon giorno,
un utente si è presentato allo sportello dicendo che i suoi avvisi di pagamento sono errati, sin dal 2014 in quanto
l'appartamento è sempre stato a disposizione ma non abitato e quindi come da regolamento vorrebbe rettificare n.ro componenti da 4 a 3 dal 2014; (componenti famiglia sono in 4 ), nella dichiarazione iniziale non ha mai dichiarato che l'immobile era a disposizione ;
VORREI UN VOSTRO PARERE
1) premesso che è un dovere dell'utente comunicare tempestivamente eventuali variazioni ... e devono essere presentate al massimo entro giugno dell'anno successivo;
2) che ogni anno l'utente ha ricevuto l'avviso di pagamento e l'ha sempre pagato;
3) non di meno importanza, a mio parere le variazioni non possono essere retroattive, almeno che riesca a dimostrare l'eventuale errore;
ma in questo caso?
ringrazio anticipatamente per il tempo che dedicherete
ai fini TARI
Sul termine di presentazione della dichiarazione ci sarebbe da aprire una parentesi: il d.l. crescita ha rideterminato la scadenza al 31/12 dell'anno successivo, ma, non so se per un errore di coordinamento o per precisa volontà del legislatore, si è esplicitamente riferito all'IMU e alla TASI (prima si parlava nella legge 147/2013 di IUC): ciò mi fa propendere per il ripristino di efficacia di previsioni regolamentari comunali che stabiliscano un termine diverso, più breve (es. 30, 60 o 90 giorni dal verificarsi dell'evento).
Per rispondere al quesito: io negherei la retroattività alla dichiarazione (che al massimo può retroagire al tempo in cui, a livello regolamentare, può ancora esplicare i suoi effetti ..vedi sopra). Pertanto negherei pure il rimborso/compensazione per i periodi pregressi.
Di solito i regolamenti stabiliscono previsioni esplicite e differenti di decorrenza per dichiarazioni a sfavore e per dichiarazioni a favore del contribuente.
P.S. non comprendo la variazione componenti da 4 a 3. Se è a disposizione dipende da ciò che prevede il regolamento: p.es. 1) applicare la riduzione percentuale per uso discontinuo/stagionale, oppure 2) applicare a 0 la tariffa variabile come se fosse vuota. In entrambi i casi fare il ricalcolo solo da quando la dichiarazione può avere decorrenza.
Per rispondere al quesito: io negherei la retroattività alla dichiarazione (che al massimo può retroagire al tempo in cui, a livello regolamentare, può ancora esplicare i suoi effetti ..vedi sopra). Pertanto negherei pure il rimborso/compensazione per i periodi pregressi.
Di solito i regolamenti stabiliscono previsioni esplicite e differenti di decorrenza per dichiarazioni a sfavore e per dichiarazioni a favore del contribuente.
P.S. non comprendo la variazione componenti da 4 a 3. Se è a disposizione dipende da ciò che prevede il regolamento: p.es. 1) applicare la riduzione percentuale per uso discontinuo/stagionale, oppure 2) applicare a 0 la tariffa variabile come se fosse vuota. In entrambi i casi fare il ricalcolo solo da quando la dichiarazione può avere decorrenza.
- AsproMonte
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Concordissimo soprattutto su questo punto ... secondo me sarebbe più corretto non applicare la quota variabile se utilizzata sempre dallo stesso nucleo familiareKaleb ha scritto:P.S. non comprendo la variazione componenti da 4 a 3. Se è a disposizione dipende da ciò che prevede il regolamento: p.es. 1) applicare la riduzione percentuale per uso discontinuo/stagionale, oppure 2) applicare a 0 la tariffa variabile come se fosse vuota. In entrambi i casi fare il ricalcolo solo da quando la dichiarazione può avere decorrenza.
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
- lucio guerra
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se l'immobile è "a disposizione" significa che vie è stata una variazione di residenza e quindi sarà riscontrabile dall'anagrafe che l'immobile non è occupato da soggetti residenti
pertanto se questa è la situazione ritengo che la intervenuta variazione da immobile di residenza a immobile a disposizione sarebbe dovuta avvenire "d'ufficio" in base alle variazioni anagrafiche che l'ufficio deve periodicamente riscontrare, applicando di conseguenza la tariffa (ed eventuali riduzioni) per utenze domestiche a disposizione, prevista da regolamento
pertanto se questa è la situazione ritengo che la intervenuta variazione da immobile di residenza a immobile a disposizione sarebbe dovuta avvenire "d'ufficio" in base alle variazioni anagrafiche che l'ufficio deve periodicamente riscontrare, applicando di conseguenza la tariffa (ed eventuali riduzioni) per utenze domestiche a disposizione, prevista da regolamento
buon giorno,
la dichiarazione TARI è vecchissima ancora quando c'era la TARSU e non c'era ancora il numero componenti,
l'utente non ha fatto mai variazioni o dichiarazioni successive, ed essendo residente in altro appartamento del comune il programma leggeva 4 componenti, l'utente ricevendo l'avviso di pagamento (che in quella occasione poteva verificare e comunicare) ha sempre pagato;
... quindi applicherò tre componenti, (come da regolamento) se non dichiara diversamente e magari (come suggeriva giustamente la collega) se a disposizione meno di sei mesi all'anno applicherò riduzione
buona giornata a tutti
la dichiarazione TARI è vecchissima ancora quando c'era la TARSU e non c'era ancora il numero componenti,
l'utente non ha fatto mai variazioni o dichiarazioni successive, ed essendo residente in altro appartamento del comune il programma leggeva 4 componenti, l'utente ricevendo l'avviso di pagamento (che in quella occasione poteva verificare e comunicare) ha sempre pagato;
... quindi applicherò tre componenti, (come da regolamento) se non dichiara diversamente e magari (come suggeriva giustamente la collega) se a disposizione meno di sei mesi all'anno applicherò riduzione
buona giornata a tutti
- lucio guerra
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- Iscritto il: 31/12/2014, 12:52
- Località: Fratte Rosa
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quindi confermo ...
pertanto se questa è la situazione ritengo che la intervenuta variazione da immobile di residenza a immobile a disposizione sarebbe dovuta avvenire "d'ufficio" in base alle variazioni anagrafiche che l'ufficio deve periodicamente riscontrare, applicando di conseguenza la tariffa (ed eventuali riduzioni) per utenze domestiche a disposizione, prevista da regolamento
pertanto se questa è la situazione ritengo che la intervenuta variazione da immobile di residenza a immobile a disposizione sarebbe dovuta avvenire "d'ufficio" in base alle variazioni anagrafiche che l'ufficio deve periodicamente riscontrare, applicando di conseguenza la tariffa (ed eventuali riduzioni) per utenze domestiche a disposizione, prevista da regolamento

