Ciao a tutti
per il pagamento di una fattura ho effettuato verifica DURC, risultato positivo, e verifica ex art 48-bis ex equitalia, risulta negativa. A fronte di tale risultanza è stato trasmesso al comune pagatore atto di pignoramento.
Nel predisporre l'atto di liquidazione, visto che il DURC era ormai scaduto, ho rifatto la verifica di regolarità contributiva e ora risulta il DURC negativo per l'INPS.
A questo punto, anche in considerazione dei chiarimenti forniti dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 13/E del 21/03/2018, come mi devo comportare con l'atto di pignoramento? Anche in questo caso, e cioè verifica DURC in un secondo momento rispetto alla verifica art. 48-bis, devo seguire le istruzioni per l'intervento sostitutivo e richiedere la rideterminazione dell'atto di pignoramento per il pagamento al netto, ovviamente spiegando i fatti?
Oppure non dovevo chiedere il DURC la seconda volta?
Grazie e buona giornata a tutti
DURC e verifica art. 48-bis
- AsproMonte
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Al momento della verifica solo Equitalia era negativo ed io non andrei a complicarmi oltre modo l'esistenza 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
- Don Zauker
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- Iscritto il: 29/05/2015, 8:34
Considerando quanto riportato a pag.13 della circolare 13 del 21/03/2018, evadi l'atto di pignoramento e poi aspetta un po' prima di verificare nuovamente il durc.

