domanda di assegni familiari 2019-2020

LALLETTA
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Iscritto il: 03/07/2015, 18:52

Buonasera,
mi sta sorgendo un dubbio.
Come sapete adesso per i dipendenti del privato la procedura di richiesta di assegni familiari è cambiata.Il lavoratore la invia telematicamente sul sito dell'INPS che , che poi a sua volta, dopo i suoi controlli, comunicherà l'importo da erogare in busta. Ora, considerando che nel settore pubblico gli assegni, ancorchè siano un costo dell'Ente datore di lavoro, comunque si erogano seguendo le condizioni e le procedure dettate dall'INPS, non sarà che i dipendenti pubblici dovranno fare anche loro la domanda telematica non fosse altro per la quantificazione dell'importo da erogare? Secondo voi?
MICKY
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Iscritto il: 14/07/2015, 13:42

a mio parere no, l'Inps non entra in nessun modo nella gestione Anf delle amministrazioni pubbliche.... la quantificazione dell'assegno viene fatta dall'ente in base alle tabelle annualmente pubblicate dall'inps, così come anche l'istruttoria e le verifiche sui dati riportati nella domanda presentata dai dipendenti
LALLETTA
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Iscritto il: 03/07/2015, 18:52

Sono d'accordo, hai ragione. Pensavo che, se fosse possibile comunque far fare domanda telematica ai dipendenti, potrebbe tornare utile all'Ente datore di lavoro il quale si trova già un'istruttoria fatta dall'INPS, sia sulla domanda che sull'importo e non perchè non lo si conosca, ma per " maggiore trasparenza" e tranquillità.
Lo penso perchè sulle domande di anf mi è capitato di tutto, anche false separazioni.....
Poldina
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Iscritto il: 22/06/2015, 11:25

LALLETTA ha scritto:..........sulle domande di anf mi è capitato di tutto, anche [color=#FFFF00]false separazioni[/color].....
abbiamo proprio questo caso (falsa separazione)
Ci puoi dare qualche consiglio?
Grazie.
Matteo
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Iscritto il: 30/11/2017, 17:51

Scusate ma cosa intendete per "falsa separazione"?
A quanto ne so io serve una sentenza per la separazione, quindi a chi dichiara ciò l'ente, come chiede il 730/CU per i redditi, può chiedere la sentenza per la separazione a verifica documentale di quanto dichiarato.
Nel caso la sentenza ci sia non può più essere considerato un falso, o per lo meno non un falso contestabile da chi controlla gli ANF.
Se invece la sentenza non c'è ma il dichiarante ha comunque scritto separato allora li si può configurare anche un reato!
Poldina
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Iscritto il: 22/06/2015, 11:25

Matteo ha scritto:Scusate ma cosa intendete per "falsa separazione"?
A quanto ne so io serve una sentenza per la separazione, quindi a chi dichiara ciò l'ente, come chiede il 730/CU per i redditi, può chiedere la sentenza per la separazione a verifica documentale di quanto dichiarato.
Nel caso la sentenza ci sia non può più essere considerato un falso, o per lo meno non un falso contestabile da chi controlla gli ANF.
Se invece la sentenza non c'è ma il dichiarante ha comunque scritto separato allora li si può configurare anche un reato!
hai ragione Matteo.
La sentenza l'abbiamo chiesta ed è del 2014.
Il problema è che ce l'ha presentata ADESSO.
La mia domanda infatti era se non aveva l'obbligo di comunicare le variazioni entro 30 gg.
adesso dovremmo applicare la tab. 12 (genitore unico con figli) per 5 anni ed è una spesa piuttosto alta e non preventivata.
Matteo
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Iscritto il: 30/11/2017, 17:51

Poldina ha scritto:
Matteo ha scritto:Scusate ma cosa intendete per "falsa separazione"?
A quanto ne so io serve una sentenza per la separazione, quindi a chi dichiara ciò l'ente, come chiede il 730/CU per i redditi, può chiedere la sentenza per la separazione a verifica documentale di quanto dichiarato.
Nel caso la sentenza ci sia non può più essere considerato un falso, o per lo meno non un falso contestabile da chi controlla gli ANF.
Se invece la sentenza non c'è ma il dichiarante ha comunque scritto separato allora li si può configurare anche un reato!
hai ragione Matteo.
La sentenza l'abbiamo chiesta ed è del 2014.
Il problema è che ce l'ha presentata ADESSO.
La mia domanda infatti era se non aveva l'obbligo di comunicare le variazioni entro 30 gg.
adesso dovremmo applicare la tab. 12 (genitore unico con figli) per 5 anni ed è una spesa piuttosto alta e non preventivata.
A mio avviso, ma è solo un ragionamento logico, l'obbligo di comunicare la variazione non può precludere al dipendente il godimento del diritto.....eventualmente potrebbe essere sanzionabile il dipendente che non comunichi la variazione (cosa che non penso però competa a voi) ma gli ANF vanno dati con prescrizione 5 anni.
Comunalo
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Iscritto il: 29/11/2015, 21:47

Effettivamente anche io non troverei motivi per negarglieli, anche se comprendo il disagio di dover quantificare e affrontare spese non previste.

Mi viene però un dubbio: ma il dipendente, durante questi ultimi cinque anni, cos'ha autocertificato nel campo "stato civile"? Sempre "coniugato" anche quando non lo era più?
******
Comunalo
Poldina
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Iscritto il: 22/06/2015, 11:25

Comunalo ha scritto:Effettivamente anche io non troverei motivi per negarglieli, anche se comprendo il disagio di dover quantificare e affrontare spese non previste.

Mi viene però un dubbio: ma il dipendente, durante questi ultimi cinque anni, cos'ha autocertificato nel campo "stato civile"? Sempre "coniugato" anche quando non lo era più?
si, perché fino al divorzio si resta sempre coniugati.
Lo stato civile "separato" non esiste.

Vi ringrazio per le risposte.
Buon lavoro.
Comunalo
Messaggi: 199
Iscritto il: 29/11/2015, 21:47

Poldina ha scritto:
Comunalo ha scritto:Effettivamente anche io non troverei motivi per negarglieli, anche se comprendo il disagio di dover quantificare e affrontare spese non previste.

Mi viene però un dubbio: ma il dipendente, durante questi ultimi cinque anni, cos'ha autocertificato nel campo "stato civile"? Sempre "coniugato" anche quando non lo era più?
si, perché fino al divorzio si resta sempre coniugati.
Lo stato civile "separato" non esiste.

Vi ringrazio per le risposte.
Buon lavoro.

E' vero, lo stato civile di "separato" non esiste, ma nel compilare i moduli per le richieste asfa dei vari anni, dopo la separazione avrebbe dovuto smettere di indicare il coniuge fra i familiari appartenenti al nucleo (sempre in presenza di sentenza e di cambio di residenza).
******
Comunalo
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