ASSUNZIONI, SCORRIMENTO GRADUATORIE E MOBILITA’ VOLONTARIA
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costantinodip
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Buongiorno a tutti, secondo Voi un comune X può sostituire un dipendente che cessa per trasferimento per mobilità volontaria ex art. 30 D.LGS. 165/2001 attingendo alla graduatoria ancora vigente dopo aver dato corso ad una mobilità obbligatoria e/o dando corso ad una procedura di mobilità volontaria in entrata, premettendo che può attingere alle proprie capacità assunzionale? O la mobilità in uscita non costituisce cessazione e, quindi, non consente la sostituzione tramite scorrimento di graduatoria o concorsi, ma solamente con assunzioni in mobilità. E può essere sostituita tramite concorso solo se è diretta a un ente che non ha vincoli alle assunzioni (comune con meno di 5000 abitanti).
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costantinodip
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Quindi riassumendo l’Ente potrà scorrere la graduatoria per la sostituzione del dipendente trasferito in mobilità sole se:
a) la graduatoria sia stata regolarmente formata e sia ancora efficace nei limiti di cui al bando e alla legge;
b) residuino margini per il turn-over nell’anno, computando anche quella già effettuata col dipendente che chiede e ottiene mobilità.
a) la graduatoria sia stata regolarmente formata e sia ancora efficace nei limiti di cui al bando e alla legge;
b) residuino margini per il turn-over nell’anno, computando anche quella già effettuata col dipendente che chiede e ottiene mobilità.

