Buongiorno,
secondo voi è legittimo un regolamento dell'orario di lavoro e servizio del 2003, ma tuttora vigente, che prevede che "l'interruzione del servizio (tra antimeridiano e pomeridiano) non potrà essere inferiore a 50 minuti, salvo i casi in cui per motivi eccezionali e per particolari ragioni di servizio la eventuale deroga a tale intervallo non sia giustificata dai Responsabili di Dipartimento (e per questi ultimi dal Direttore Generale/Segretario Generale).".
Praticamente il comune in cui lavoro non consente di effettuare la pausa pranzo minima di 30 minuti, così come previsto anche dall'ultimo CCNL Funzioni locali 2016-2018 che all'art. 26, commi 1 e 2, recita appunto che "1) Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui agli artt.45 e 46 del CCNL del 14.9.2000 e tenendo conto delle deroghe in materia previste dall’art. 13 del CCNL del 9.5.2006. 2) 2. La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell’amministrazione nella città, alla dimensione della stessa città.".
A tutto il personale è imposta una pausa pranzo di 50 minuti che costringe tutti a terminare la giornata lavorativa, nei giorni con i rientri, non alle 17.30 ma alle 17.50.
Grazie a chi saprà rispondermi.
Pausa pranzo: durata minima (Comparto enti locali)
- AsproMonte
- Messaggi: 1761
- Iscritto il: 16/02/2018, 17:02
A mio modo di vedere una pausa pranzo di almeno un'ora (se non si rientra a casa per la pausa) dovrebbe essere imposta per legge per la salute psicofisica di chi lavora 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
ringrazio, ma qui i pareri personali non contano. la domanda è chiara, se una norma prevede "non inferiore a 30 minuti" è legittimo, senza alcuna motivazione specifica, imporre 50 minuti? se è illegittimo, come si può intervenire?
quanto a opinioni personali, per la mia salute psicofisica è meglio poter uscire 20 minuti prima, avendo comunque lavorato le 9 ore previste, e avere più tempo per andare dalla mia famiglia, fare la spesa, andare in palestra ecc., visto che già lavoro a 40 km da casa.
quanto a opinioni personali, per la mia salute psicofisica è meglio poter uscire 20 minuti prima, avendo comunque lavorato le 9 ore previste, e avere più tempo per andare dalla mia famiglia, fare la spesa, andare in palestra ecc., visto che già lavoro a 40 km da casa.
La norma (CCNL 21/5/2018 Art. 26) come dici anche tu prevede il diritto ad una pausa di almeno 30 minuti, perciò una pausa di 50 minuti è legittima. Tieni anche presente che l'orario di lavoro dei dipendenti, nel rispetto della Legge e dei CCNL, è funzionale all'orario di erogazione dei servizi che è stabilito dal Sindaco (art. 50 Dlgs 267/2000)spartk ha scritto:ringrazio, ma qui i pareri personali non contano. la domanda è chiara, se una norma prevede "non inferiore a 30 minuti" è legittimo, senza alcuna motivazione specifica, imporre 50 minuti? se è illegittimo, come si può intervenire?
Per rispondere alla tua domanda:
premesso che l'orario di lavoro con pausa di 50 minuti (in quanto non inferiore a 30) a mio parere rispetta sia le norme contrattuali che legislative in materia di orario di lavoro (CCNL 2016/2018, D.Lgs. 66/03 e Direttiva 2003/88/CE), l'unica strada percorribile secondo me è la ricerca di un accordo sindacale sull'articolazione dell'orario di lavoro.
La RSU potrebbe attivare una procedura di "confronto" su tale materia (art.5 CCNL) oppure in sede di contrattazione decentrata concordare (Art. 7 lett. p) "i criteri per l’individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;"
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 
Potrebbe essere utile valutare la giornata lavorativa nel suo complesso, dato che l'art. 38, comma 6, del CCNL 14.9.2000, tuttora vigente, prevede il seguente limite: "La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore". Se la dilatazione della pausa pranzo porta a sforare il limite di 10 ore tra l'orario di entrata la mattina e l'orario di uscita la sera, allora non si può fare, e bisogna contrarre la durata della pausa pranzo (che comunque non può essere inferiore a 30 minuti) e/o posticipare l'orario di entrata la mattina e/o anticipare l'orario di uscita la sera.

