applicazione avanzo presunto

Rispondi
angelo sessa
Messaggi: 677
Iscritto il: 06/01/2015, 21:12

alla luce delle norme e principi in materia, dovendo applicare la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto al 31/12/18 al bilancio di previsione 2019-21 , annualità 2019, del quale si approverà lo schema presumibilmente il 28.02.2019, è obbligatorio approvare l'allegato A ( risultato presunto di amm.ne ) entro il 31.01.19 con separato atto di GM oppure è sufficiente approvare tale allegato A quale allegato obbligatorio al bilancio 2019/2021 , con delibera di GM unitamente allo schema di bilancio di previsione ?

Avete materiale in merito?

Grazie
PINCOPALLO
Messaggi: 891
Iscritto il: 29/12/2014, 19:20

Dato che l’avanzo (presunto) lo applicherai con il bilancio, il prospetto di determinazione dell’avanzo presunto sarà approvato con il bilancio.
CICCO
Messaggi: 271
Iscritto il: 31/12/2014, 11:19

Con il superamento del saldo di finanza pubblica, è ora possibile applicare in fase di approvazione del bilancio avanzo presunto che non sia avanzo vicolato? o è possibile applicare solo l'avanzo vincolato?
Grazie mille
Avatar utente
AsproMonte
Messaggi: 1761
Iscritto il: 16/02/2018, 17:02

Il bilancio presunto se libero non si può in nessun modo applicare ... sempre e solo quello vincolato (perché solo quello è un avanzo certo) ;)
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
PINCOPALLO
Messaggi: 891
Iscritto il: 29/12/2014, 19:20

Con il bilancio si possono applicare le quote vincolate e accantonate, seppure presunte: solo l’avanzo destinato e quello libero possono essere applicati DOPO la approvazione del rendiconto.
CICCO
Messaggi: 271
Iscritto il: 31/12/2014, 11:19

grazie
SOLVECOAGULA
Messaggi: 520
Iscritto il: 11/02/2016, 12:17

CICCO ha scritto:Con il superamento del saldo di finanza pubblica, è ora possibile applicare in fase di approvazione del bilancio avanzo presunto che non sia avanzo vicolato? o è possibile applicare solo l'avanzo vincolato?
Grazie mille
Confermo quanto chiarito dai colleghi precisando che la liberazione dell'avanzo nella dimensione del pareggio di bilancio, conseguente alla non ricordo quale sentenza della Corte costituzionale del 2018 sicuramente "libera" dalle difficoltà (non è mai stato vietato, bensì fortemente ostacolato, all'italiana) dell'applicazione dell'avanzo, poiché prima l'avanzo non veniva conteggiato come entrata e ora invece si. MA questo nulla c'entra ovvero nulla scardina nella normativa TUEL su quali parti dell'avanzo, a quali condizioni e quando si possano applicare PRIMA del consuntivo - come già chiarito dai colleghi nelle risposte.
Solo un inciso: da quanto mi è noto, tuttora fra quanto sancito dalla Corte costituzionale e il nostro quotidiano relativamente all'avanzo valido come entrata nel pareggio di bilancio, si interpone una circolare ministeriale che consente l'avanzo fra le entrate nel pareggio/ex patto di stabilità, ma solo quello per investimenti, mentre la Corte non ha fatto alcun distinguo, ha ritenuto qualsiasi ostacolo all'applicazione dell'avanzo - anche quello per la parte corrente, un'indebita sottrazione di risorse proprie dell'ente.
Rispondi