Abbiamo accertato ad un contribuente il mancato pagamento dell'IMU dovuta per un immobile categoria C/6, sito nel comune di residenza, di cui è proprietario al 100 per cento
Lo stesso contribuente:
- non è possessore di abitazione principale,
- risiede assieme alla madre proprietaria di abitazione principale nel medesimo comune priva di pertinenze
Il contribuente sostiene che il garage (C/6) di sua proprietà deve essere considerato pertinenza dell'abitazione principale della madre, in quanto detto immobile costituisce per destinazione e per volontà del proprietario pertinenza dell'abitazione principale nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Cita la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Varese n. 15739/2007 che ha affermato che le pertinenze non sono autonomamente assoggettabili ad imposta costituendo le stesse parte integrante dell'immobile principale a cui sono asservite
Chiedo il Vostro gentile parere sulla questione e Vi ringrazio anticipatamente
Cordiali saluti
Pertinenze IMU
Bene principale e relative pertinenze devono avere il medesimo proprietario altrimenti non può sussistere alcuna destinazione pertinenziale che diverrebbe "instabile" e dunque non risponderebbe più al dettato dell'art 817 del c.c.. Ci mancherebbe solo ora che tizio destini a pertinenza un proprio bene a favore di uno di caio......
La citata sentenza (che peralrto è di Cassazione , ripresa dalla CTP di Varese) non c'azzecca nulla con la questione anche perchè si riferiva ad un'area edificabile utilizzata a deposito da una falegnameria e dove si riportava che non contano le risultanze catastali (autonomia della particella catastale nel caso specifico), ma la destinazione di fatto, e lo stato dei luoghi.......ma questo non prescinde dalla proprietà che deve essere la medesima, così come era la medesima nel caso della sentenza citata....
La citata sentenza (che peralrto è di Cassazione , ripresa dalla CTP di Varese) non c'azzecca nulla con la questione anche perchè si riferiva ad un'area edificabile utilizzata a deposito da una falegnameria e dove si riportava che non contano le risultanze catastali (autonomia della particella catastale nel caso specifico), ma la destinazione di fatto, e lo stato dei luoghi.......ma questo non prescinde dalla proprietà che deve essere la medesima, così come era la medesima nel caso della sentenza citata....
- lucio guerra
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se non hai una quota di possesso dell'abitazione principale non puoi avere una pertinenza
è come mangiare un panino con il prosciutto ... senza avere il pane
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