nus ha scritto:"Nello schema di decreto di attuazione viene precisato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data. "
Detta così sembra escludere le fatture precedenti al 1 gennaio.
Mio pensiero (ma in questo marasma .. potrei prendere abbagli !): per le quali l'esigibilità dell'imposta si verifichi successivamente alla stessa data (IO INTERPRETO FATTURE CON IVA DIFFERITA) gli altri (IO INTERPRETO FATTURE CON IVA ESIGIBILITA' IMMEDIATA).
Grazie Carrufo per la pronta segnalazione. Ho provveduto ad aggiornare l'approfondimento in base a quanto comunicato dal Ministero.
Di seguito il link da cui scaricare il file:
Carrufo ha scritto:E' stato un piacere..questo forum è davvero utile a tutti...grazie di esistere
Grazie.
Lo scopo di questo nuovo progetto è proprio questo.
Grazie all'impegno profuso da Paolo e Lucio nella prima esperienza creare un luogo di incontro e confronto costruttivo che possa aiutare operatori e non a meglio comprendere l'andamento del sistema in cui dobbiamo operare.
Per questo siamo tutti fondamentali per il buon funzionamento dello strumento.
"operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data"
In italiano, sembrerebbe esserci una doppia condizione perché valga lo split payment:
1) fattura emessa dal 1 gennaio 2015 in avanti
2) esigibilità dell'imposta successiva allo stesso 1 gennaio 2015
Quindi, la frase (a meno di un'imprecisione nel comunicato, da verificare poi con la lettera del DM) dovrebbe escludere:
1) fatture emesse nel 2014, indipendentemente dall'esigibilità dell'IVA
2) fatture emesse nel 2015, se esigibilità IVA è precedente (in effetti sembra un'ipotesi impossibile, ma forse ci può stare in caso di pagamenti anticipati?)
Tre modalità per versare l’imposta
Momentaneamente, in attesa dell’adeguamento dei sistemi informativi, le pubbliche amministrazioni acquirenti potranno accantonare gli importi dovuti fino al 31 marzo
Il ministero dell’Economia e delle Finanze dà notizia, con un comunicato, che è in fase di perfezionamento il decreto attuativo della disposizione contenuta nell’ultima Stabilità (articolo 1, comma 629, lettera b, della legge 190/2014), con la quale le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, anche se non sono soggetti passivi Iva, devono versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata loro dai fornitori (split payment).
Nello schema di decreto ministeriale, precisa via XX Settembre, viene puntualizzato che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall’1 gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data, e che, per tali operazioni, l’Iva si considera esigibile al momento del pagamento della fattura oppure, su opzione della Pa acquirente, al momento della sua ricezione.
Nel decreto, inoltre, sono definite le modalità di versamento del tributo a disposizione della pubblica amministrazione, che potrà scegliere tra:
• - versamenti distinti per ciascuna fattura la cui Iva è divenuta esigibile:
• - unico versamento giornaliero relativo a tutte le fatture per le quali l’Iva è divenuta esigibile in quello stesso giorno
• - versamento cumulativo, entro il giorno 16 di ciascun mese, relativo a tutte le fatture per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.
Tuttavia, anticipa il comunicato del Mef, nel decreto è contemplato che, fino all’adeguamento dei sistemi informativi delle Pa e, in ogni caso, non oltre il prossimo 31 marzo, le somme dovute potranno essere accantonate, per confluire nelle casse erariali al massimo entro il 16 aprile 2015.
baffidisego75 ha scritto:domanda: i buoni di pagamento economali andranno emessi al netto o al lordo dell'iva?
Grazie
In questo contesto dovrebbero essere fatti due buoni per ogni fattura; uno per il netto ed uno per l'iva. Questo consentirebbe di avere un immediato riscontro su ogni fornitura, specie in sede di verifica da parte del Collegio dei Revisori. A questo punto si spera che gli istituti bancari che svolgono la funzione di tesoreria mettano in condizione l'ufficio economato per versare direttamente on line l'imposta dovuta che dovrebbe, secondo me, essere versata contestualmente al bonifico del netto.
E pensare che quando il mio Ente, due anni fa entrò nel Patto, ero terrorizzata!! Ora alla luce di tutto questo la mia felicità massima sarebbe avere solo l'obbligo del rispetto del Patto, anzi mi candido per tenere la contabilità Patto di tutto il mondo!!!