Buongiorno,
i permessi per particolari motivi personali o familiari di cui all'art.32, richiedono motivazioni e attestazioni particolari o basta la semplice richiesta?
Per esempio, potrei richiederne per non fare rientri (fino all'ammontare di 18 ore) al rientro dalla maternità?
Permessi per motivi personali o familiari art. 32
Il CCNL Funzioni Locali non prevede più la necessità di documentare i motivi e le ragioni per le quali viene richiesto il permesso, ma la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari dell’ interessato, va comunque indicata nella richiesta avanzata dal dipendente, in quanto la stessa resta il presupposto legittimante per la concessione del permesso. Data l’ampiezza e la genericità della previsione contrattuale “per particolari motivi personali o familiari”, si ritiene che nell’ambito della stessa possano essere ricondotte tutte quelle specifiche situazioni del dipendente che, in relazione alla sua particolare condizione soggettiva, possa tradursi sostanzialmente in una forma di impossibilità a rendere la prestazione lavorativa (sciopero dei mezzi di trasporto; particolari situazioni metereologiche; ipotesi di lutto non rientranti tra quelle legittimanti il permesso dell’art.19, comma 1, del CCNL del 6.7.1995; particolari bisogni di assistenza di familiari, ecc.).
Spetta al responsabile di servizio, nella sua discrezionalità, valutare le esigenze addotte dal dipendente a sostegno della richiesta di assentarsi dal servizio in relazione alla eventuale sussistenza di ragioni di servizio ostative alla concessione del permesso.
Questi ultimi concetti sono stati sempre espressi dall'Aran e sono ancora attuali.
Come noto l'esigenza di tutela parentale è garantita dagli appositi congedi parentali, che come si sa oggi possono essere fruiti anche in modo frazionato infragiornaliero.
Spetta al responsabile di servizio, nella sua discrezionalità, valutare le esigenze addotte dal dipendente a sostegno della richiesta di assentarsi dal servizio in relazione alla eventuale sussistenza di ragioni di servizio ostative alla concessione del permesso.
Questi ultimi concetti sono stati sempre espressi dall'Aran e sono ancora attuali.
Come noto l'esigenza di tutela parentale è garantita dagli appositi congedi parentali, che come si sa oggi possono essere fruiti anche in modo frazionato infragiornaliero.

