Come Vi comportate con gli Avvisi di accertamento IMU o TARI emessi dopo il 27 gennaio 2018 e che vengono notificati tramite posta raccomandata?
1) Continuate a firmarli manualmente?
2) Li firmate digitalmente e mettete nella copia cartacea l'indicazione della copia autentica?
Se sì, potete dirmi esattamente che dicitura mettete e la firmate manualmente come funzionario incaricato?
Nel mio caso specifico faccio firmare l'avviso di accertamento digitalmente al mio responsabile, stampo l'accertamento, appongo la dicitura di copia autentica al documento informatico e firmo io l'autentica in qualità di funzionario incaricato?
Avvisi di accertamento e Codice Amministrazione Digitale
- lucio guerra
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la prima che hai detto
In un corso che sono stata ieri hanno detto che l'atto può essere nullo o annullabile per vizio di forma, perché dal 27 gennaio l'originale dell'atto può essere solo in formato digitale.
infatti ho controllato ed è stato aggiunto il comma 6bis all'art 2 del cad per cui anche gli avvisi di accertamento sembra debbano seguire le regole del cad. In pratica invece che semplicare......complicare
infatti ho controllato ed è stato aggiunto il comma 6bis all'art 2 del cad per cui anche gli avvisi di accertamento sembra debbano seguire le regole del cad. In pratica invece che semplicare......complicare
- lucio guerra
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Non c'è nessun vizio di forma se la notifica avviene con raccomandata ar e quindi, logicamente, avviso firmato con firma autografa
Ovviamente se la notifica è attraverso PEC la firma dovrà essere digitale
Ovviamente se la notifica è attraverso PEC la firma dovrà essere digitale
- AsproMonte
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Mi chiedo cosa si allega in caso di notifica classica con raccomandata per dimostrare che l'atto è stato firmato digitalmente dal soggetto firmatario, va bene che si allega copia conforme ma la copia conforme cartacea di un atto digitale mi sa tanto di ossimoro 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
- AsproMonte
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A proposito di atti firmati digitalmente notificati in forma cartacea, la CTP di Vicenza con sentenza n. 74/3/2018 ha dichiarato la nullità dell'atto per questi casi 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
- lucio guerra
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quello che avevo già scritto sopra
L’accoglimento
I giudici vicentini.................................................
In presenza, allora, di una notifica tradizionale e di un atto «cartaceo», vige l’obbligo ai fini della validità dell’atto che la firma sia autografa, stante il chiaro disposto dell’articolo 42 del Dpr 600/1973, perché diversamente, affermano i giudici vicentini, «l’atto in questione risulta non “sottoscritto”, perché “firmato digitalmente”, senza che ne ricorrano i requisiti previsti dalla norma».
L’accoglimento
I giudici vicentini.................................................
In presenza, allora, di una notifica tradizionale e di un atto «cartaceo», vige l’obbligo ai fini della validità dell’atto che la firma sia autografa, stante il chiaro disposto dell’articolo 42 del Dpr 600/1973, perché diversamente, affermano i giudici vicentini, «l’atto in questione risulta non “sottoscritto”, perché “firmato digitalmente”, senza che ne ricorrano i requisiti previsti dalla norma».

