Sanzioni Mancato Rispeto Patto Stabilità 2015

Rispondi
FedroIlGrande
Messaggi: 97
Iscritto il: 23/02/2015, 14:29

La Corte dei Conti ha notificato al Comune il mancato rispetto del patto di Stabilità dell'anno 2015 nel maggio 2018.
Per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.31 comma 26 e 28 in materia di blocco delle assunzioni, esse partono da quest'anno o dal 2019?
Il mio Ente infatti vuole procedere a delle procedure di comando e convenzione a paRTIRE DA GIUGNO....
Io sarei contrario per motivi di prudenza nei confronti della CdC....ma l'amministrazione vuole procedere...
Attualmente sono PO protempore del personale e non vorrei fare procedure che poi possano comportare danno erariale o ulteriori sanzioni.....
Qualcuno ha una risposta o riferimenti di sentenze in merito?
Grazie....
Avatar utente
AsproMonte
Messaggi: 1761
Iscritto il: 16/02/2018, 17:02

Penso sia una sanzione con decorrenza immediata (non so fino a quando duri però) :?
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
SOLVECOAGULA
Messaggi: 520
Iscritto il: 11/02/2016, 12:17

Ma quindi nel caso che la CdC si esprima su un patto di stabilità/pareggio di bilancio non rispettato per un anno che (ovviamente) non è quello in corso, la sanzione si applica comunque da quel momento in poi?

Faccio un controesempio: La CdC notifica un pareggio di bilancio 2016 non rispettato OGGI. Nel 2017 si è proceduto ad assunzioni a tempo indeterminato. Che succede di loro? Sono nulli i contratti sin dall'inizio o sono nulle solo le nuove assunzioni dopo la notifica?

Grazie.
PINCOPALLO
Messaggi: 891
Iscritto il: 29/12/2014, 19:20

Art. 31, comma 28, della legge n. 183/2011 (legge di stabilità 2012):

"" 28. Agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le sanzioni di cui al comma 26. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e' applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in carica nell'esercizio in cui e' avvenuta la violazione del patto di stabilità interno "".
SOLVECOAGULA
Messaggi: 520
Iscritto il: 11/02/2016, 12:17

si applicano, nell'anno successivo a quello in cui e' stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno,
Gentilissimo, grazie.
Rispondi