Buongiorno una recente sentenza della Cassazione la 22490/2017, permette di chiedere al concessionario del servizio di raccolta rifiuti la Tosap. Dopo verifiche con il concessionario per la riscossione si è verificato che sussistono i requisiti per richiedere la Tosap presente e quella pregressa.
A questo punto nasce un dubbio il responsabile del bilancio sostiene che l'eventuale recupero debba essere ricalcolato sui Pef futuri in base all’art 1 comma 654 della legge 147/2013, il quale dice che i costi di raccolta devono essere coperti per intero dai cittadini
Secondo voi è corretta questa interpretazione?
I cittadini devono pagare la Tosap per un errore del concessionario del servizio di raccolta rifiuti?
Faccio presente che nel nostro comune fino al 2016 era presente la TARI e dal 2016 è stata introdotta la tariffa puntuale.
Grazie per eventuali indicazioni.
Tosap per cassonetti immondizia
- lucio guerra
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personalmente non ricalcolerei nulla
- AsproMonte
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L'interpretazione è corretta ed anzi diversi anni fa erano uscite sentenze dal tenore identico ... il fatto è che se fai pagare la TOSAP poi il gestore in qualche modo la ricarica sul costo del servizio per cui diventa di fatto una partita di giro 
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!

