Tosap per cassonetti immondizia

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massimo.galli11
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Buongiorno una recente sentenza della Cassazione la 22490/2017, permette di chiedere al concessionario del servizio di raccolta rifiuti la Tosap. Dopo verifiche con il concessionario per la riscossione si è verificato che sussistono i requisiti per richiedere la Tosap presente e quella pregressa.
A questo punto nasce un dubbio il responsabile del bilancio sostiene che l'eventuale recupero debba essere ricalcolato sui Pef futuri in base all’art 1 comma 654 della legge 147/2013, il quale dice che i costi di raccolta devono essere coperti per intero dai cittadini
Secondo voi è corretta questa interpretazione?
I cittadini devono pagare la Tosap per un errore del concessionario del servizio di raccolta rifiuti?
Faccio presente che nel nostro comune fino al 2016 era presente la TARI e dal 2016 è stata introdotta la tariffa puntuale.
Grazie per eventuali indicazioni.
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lucio guerra
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personalmente non ricalcolerei nulla
lucio guerra
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AsproMonte
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L'interpretazione è corretta ed anzi diversi anni fa erano uscite sentenze dal tenore identico ... il fatto è che se fai pagare la TOSAP poi il gestore in qualche modo la ricarica sul costo del servizio per cui diventa di fatto una partita di giro :?
Dove finisce la logica inizia la ferrovia (e la contabilità armonizzata)!
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